Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle date di seguito individuate:
Si precisa quanto segue in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo indennizzabile di maternità:
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In generale la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto specificato nel successivo paragrafo 6.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito istituzionale.
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Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle date di seguito individuate:
Si precisa quanto segue in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo indennizzabile di maternità:
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In generale la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto specificato nel successivo paragrafo 6.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito istituzionale.