L'assegno per il nucleo familiare compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai nuclei familiari dei:
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione e', infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
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L'assegno per il nucleo familiare compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai nuclei familiari dei:
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione e', infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.