L’art. 1 della Legge n. 427 del 6/8/1975, ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali a seconda che riguardi periodi consecutivi e non:
Ai fini del computo del biennio, per ogni settimana oggetto di CIG, si considerano a ritroso le 104 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state integrate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988).
Per la determinazione dei limiti in questione, si computano sia le settimane di sospensione che quelle di riduzione di orario qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta.
I periodi di ferie collettive sono considerati parentesi neutra e pertanto non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopra indicati e non possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa.
La durata del trattamento di integrazione concesso per le causali introdotte dall’art. 10 della L. 223/1991 (realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni), è autorizzata per un periodo di tre mesi dalla Commissione provinciale e può essere prorogata trimestralmente dal Ministero del Lavoro, previo parere del CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale).
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L’art. 1 della Legge n. 427 del 6/8/1975, ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali a seconda che riguardi periodi consecutivi e non:
Ai fini del computo del biennio, per ogni settimana oggetto di CIG, si considerano a ritroso le 104 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state integrate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988).
Per la determinazione dei limiti in questione, si computano sia le settimane di sospensione che quelle di riduzione di orario qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta.
I periodi di ferie collettive sono considerati parentesi neutra e pertanto non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopra indicati e non possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa.
La durata del trattamento di integrazione concesso per le causali introdotte dall’art. 10 della L. 223/1991 (realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni), è autorizzata per un periodo di tre mesi dalla Commissione provinciale e può essere prorogata trimestralmente dal Ministero del Lavoro, previo parere del CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale).