Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento, spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS.
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Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento, spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS.