L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, riguardano pertanto:
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L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, riguardano pertanto: