Anno 2020 (circ.28/2020)
Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00.
Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
|
Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.379,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.379,00 |
25% |
25,09% |
|
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.379,00 |
21,90% |
21,99% |
superiore a € 47.379,00 |
22,90% |
22,99% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2), deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).
Anno 2019 (circ.25/2019)
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00.
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.143,00 |
25% |
25,09% |
|
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
21,45% |
21,54% |
superiore a € 47.143,00 |
22,45% |
22,54% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).
Anno 2017 (circ.22/2017)
Il contributo per l’anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2016 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
23,55 % |
23,64 % |
da 46.123,00 |
24,55 % |
24,64 % |
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
20,55 % |
20,64 % |
da 46.123,00 |
21,55 % |
21,64 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Anno 2016 (circ.15/2016)
Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2015 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
23,10 % |
23,19 % |
da 46.123,00 |
24,10 % |
24,19 % |
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
20,10 % |
20,19 % |
da 46.123,00 |
21,10 % |
21,19 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2016 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Anno 2015 (circ.26/2015)
Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
22,65 % |
22,74 % |
da 46.123,00 |
23,65 % |
23,74 % |
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
19,65 % |
19,74 % |
da 46.123,00 |
20,65 % |
20,74 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Visite: 6267
Anno 2020 (circ.28/2020)
Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00.
Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
|
Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.379,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.379,00 |
25% |
25,09% |
|
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.379,00 |
21,90% |
21,99% |
superiore a € 47.379,00 |
22,90% |
22,99% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2), deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).
Anno 2019 (circ.25/2019)
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00.
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.143,00 |
25% |
25,09% |
|
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
21,45% |
21,54% |
superiore a € 47.143,00 |
22,45% |
22,54% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).
Anno 2017 (circ.22/2017)
Il contributo per l’anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2016 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
23,55 % |
23,64 % |
da 46.123,00 |
24,55 % |
24,64 % |
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
20,55 % |
20,64 % |
da 46.123,00 |
21,55 % |
21,64 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Anno 2016 (circ.15/2016)
Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2015 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
23,10 % |
23,19 % |
da 46.123,00 |
24,10 % |
24,19 % |
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
20,10 % |
20,19 % |
da 46.123,00 |
21,10 % |
21,19 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2016 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Anno 2015 (circ.26/2015)
Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
22,65 % |
22,74 % |
da 46.123,00 |
23,65 % |
23,74 % |
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 46.123,00 |
19,65 % |
19,74 % |
da 46.123,00 |
20,65 % |
20,74 % |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 (si veda in proposito il seguente punto 4).