La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.
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La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.