Delibera 478 del 31 ottobre 2000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS


Oggetto:
VALUTAZIONE DEL REQUISITO DEL CARICO RICHIESTO PER I FIGLI MAGGIORENNI INABILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n.903, il quale dispone, tra l'altro, che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte";

- visto, altresì, il 7°comma dello stesso articolo 22 il quale stabilisce che "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa";

- preso atto che, ai fini della valutazione della non autosufficienza economica dei figli superstiti inabili, necessaria per l'accertamento del requisito del carico, in mancanza di esplicite indicazioni legislative, su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, è stato a suo tempo mutuato il criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari;

- tenuto conto che tale criterio è stato adottato in applicazione della delibera n. 206 del 12 settembre 1980 del Consiglio di Amministrazione e ritenuto che, stante il notevole lasso di tempo trascorso, lo stesso non sia più adeguato e debba pertanto essere modificato;

- considerato che l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, quindi, può essere adottata, ai fini di interesse, il medesimo limite di reddito previsto dall'articolo 14-septies della legge n.33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali;

- vista la relazione predisposta dagli Uffici;

su proposta del Direttore Generale

DELIBERA

di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della presente delibera, nel senso di:

utilizzare per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

Delibera 478 del 31 ottobre 2000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INPS


Oggetto:
VALUTAZIONE DEL REQUISITO DEL CARICO RICHIESTO PER I FIGLI MAGGIORENNI INABILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n.903, il quale dispone, tra l'altro, che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte";

- visto, altresì, il 7°comma dello stesso articolo 22 il quale stabilisce che "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa";

- preso atto che, ai fini della valutazione della non autosufficienza economica dei figli superstiti inabili, necessaria per l'accertamento del requisito del carico, in mancanza di esplicite indicazioni legislative, su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, è stato a suo tempo mutuato il criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari;

- tenuto conto che tale criterio è stato adottato in applicazione della delibera n. 206 del 12 settembre 1980 del Consiglio di Amministrazione e ritenuto che, stante il notevole lasso di tempo trascorso, lo stesso non sia più adeguato e debba pertanto essere modificato;

- considerato che l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, quindi, può essere adottata, ai fini di interesse, il medesimo limite di reddito previsto dall'articolo 14-septies della legge n.33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali;

- vista la relazione predisposta dagli Uffici;

su proposta del Direttore Generale

DELIBERA

di modificare i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti per i decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della presente delibera, nel senso di:

utilizzare per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.