Circolare 10 dell'8 gennaio 2002

OGGETTO:
Gestione separata Art.2, comma 26, L.8 agosto 1995, n.335.

Somme corrisposte entro il 12 gennaio.

SOMMARIO:

Precisazioni sulle modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Con circolare n.32 del 7 febbraio 2001 sono state illustrate le modifiche introdotte, in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, dalla legge 21 novembre 2000, n.342.

Si è evidenziato, a tal proposito, che dalla nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa quali i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente consegue che anche per i predetti redditi trova applicazione, a decorrere dall’anno 2002, il disposto del primo comma, secondo periodo, dell’art. 48 del T.U.I.R.

Per effetto della citata disposizione, come è noto, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui le stesse si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate a tal riguardo, si precisa quanto segue.

In riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il predetto termine del 12 gennaio 2002 e relativi all’anno precedente, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nel 2001 (10% o 13% in ragione, rispettivamente, dell’esistenza o meno di diversa tutela pensionistica).

Sempre in riferimento ai predetti emolumenti non subisce eccezioni la disposizione contenuta nell’art.1 del D.M. n.281 del 2/5/1996 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla quale i contributi devono essere pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso. Conseguentemente il versamento dei contributi in argomento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2002, indicando nei modelli di pagamento unificato F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2001 (12/2001).

Eventuali, ulteriori versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 2002, ma relativi al mese di gennaio 2002, dovranno essere separatamente indicati, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2002.

Similmente, in sede di denuncia dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti erogati per l’anno 2001 e corrisposti entro il 12 gennaio 2002, saranno riportati nei modelli GLA/R e GLA/C da presentare entro il 31 marzo 2002 indicando, quale mese di pagamento, il mese di dicembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 10 dell'8 gennaio 2002

OGGETTO:
Gestione separata Art.2, comma 26, L.8 agosto 1995, n.335.

Somme corrisposte entro il 12 gennaio.

SOMMARIO:

Precisazioni sulle modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Con circolare n.32 del 7 febbraio 2001 sono state illustrate le modifiche introdotte, in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, dalla legge 21 novembre 2000, n.342.

Si è evidenziato, a tal proposito, che dalla nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa quali i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente consegue che anche per i predetti redditi trova applicazione, a decorrere dall’anno 2002, il disposto del primo comma, secondo periodo, dell’art. 48 del T.U.I.R.

Per effetto della citata disposizione, come è noto, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui le stesse si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate a tal riguardo, si precisa quanto segue.

In riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il predetto termine del 12 gennaio 2002 e relativi all’anno precedente, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nel 2001 (10% o 13% in ragione, rispettivamente, dell’esistenza o meno di diversa tutela pensionistica).

Sempre in riferimento ai predetti emolumenti non subisce eccezioni la disposizione contenuta nell’art.1 del D.M. n.281 del 2/5/1996 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla quale i contributi devono essere pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso. Conseguentemente il versamento dei contributi in argomento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2002, indicando nei modelli di pagamento unificato F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2001 (12/2001).

Eventuali, ulteriori versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 2002, ma relativi al mese di gennaio 2002, dovranno essere separatamente indicati, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2002.

Similmente, in sede di denuncia dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti erogati per l’anno 2001 e corrisposti entro il 12 gennaio 2002, saranno riportati nei modelli GLA/R e GLA/C da presentare entro il 31 marzo 2002 indicando, quale mese di pagamento, il mese di dicembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO