Circolare 155 del 1° ottobre 2002

OGGETTO: Termini di prescrizione e decadenza delle domande di integrazione salariale

SOMMARIO: 1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie. 2) Prescrizione del diritto del

lavoratore alle integrazioni salariali.

1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie.

A seguito di recenti asserzioni di principio formulate dalla Corte di Cassazione sulla natura

dell’istituto della decadenza che, essendo una limitazione eccezionale dell’esercizio del diritto, deve

essere applicata soltanto nei limiti tassativamente, espressamente ed inequivocabilmente previsti dal

legislatore, sono stati riconsiderati i criteri illustrati nella circolare n. 246 del 23 ottobre 1992 (all. 1)

in merito al termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.

In adesione ai su esposti principi la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie

anticipate ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso

alla scadenza del termine di durata della concessione, così come testualmente previsto dall’art. 9 del

D.L.C.P.S. 12.9.47, n. 869, modificato dall’art. 16 della legge 164/75.

Pertanto, il termine decadenziale deve ritenersi inoperante quando l’autorizzazione a corrispondere

le integrazioni salariali ordinarie è stata notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di

durata della concessione, applicandosi in tale ipotesi i principi generali sulla prescrizione.

Ciò stante, si interessano le Sedi ad adeguare il proprio operato alle conclusioni su esposte ed ad

accelerare al massimo il corso delle pratiche di concessione delle integrazioni salariali, in modo che

le domande delle ditte vengano tempestivamente esaminate dalle Commissione provinciali e le

relative decisioni notificate prima della scadenza del periodo cui sono riferite le richieste.

Si coglie l’occasione per ricordare che per quanto attiene i termini per chiedere il rimborso delle

integrazioni salariali straordinarie sono stati dettati appositi criteri nella circolare n. 116 del 25.5.01

(all. 2).

2) Prescrizione del diritto del lavoratore alle integrazioni salariali.

Al fine di risolvere alcuni quesiti posti dalle Sedi, tenendo conto di principi desumibili da alcune

pronunce della Corte di Cassazione, l’Avvocatura centrale dell’Istituto ha chiarito che il credito dei

lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione

decennale di cui all’art.2946 del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 155 del 1° ottobre 2002

OGGETTO: Termini di prescrizione e decadenza delle domande di integrazione salariale

SOMMARIO: 1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie. 2) Prescrizione del diritto del

lavoratore alle integrazioni salariali.

1) Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie.

A seguito di recenti asserzioni di principio formulate dalla Corte di Cassazione sulla natura

dell’istituto della decadenza che, essendo una limitazione eccezionale dell’esercizio del diritto, deve

essere applicata soltanto nei limiti tassativamente, espressamente ed inequivocabilmente previsti dal

legislatore, sono stati riconsiderati i criteri illustrati nella circolare n. 246 del 23 ottobre 1992 (all. 1)

in merito al termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.

In adesione ai su esposti principi la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie

anticipate ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso

alla scadenza del termine di durata della concessione, così come testualmente previsto dall’art. 9 del

D.L.C.P.S. 12.9.47, n. 869, modificato dall’art. 16 della legge 164/75.

Pertanto, il termine decadenziale deve ritenersi inoperante quando l’autorizzazione a corrispondere

le integrazioni salariali ordinarie è stata notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di

durata della concessione, applicandosi in tale ipotesi i principi generali sulla prescrizione.

Ciò stante, si interessano le Sedi ad adeguare il proprio operato alle conclusioni su esposte ed ad

accelerare al massimo il corso delle pratiche di concessione delle integrazioni salariali, in modo che

le domande delle ditte vengano tempestivamente esaminate dalle Commissione provinciali e le

relative decisioni notificate prima della scadenza del periodo cui sono riferite le richieste.

Si coglie l’occasione per ricordare che per quanto attiene i termini per chiedere il rimborso delle

integrazioni salariali straordinarie sono stati dettati appositi criteri nella circolare n. 116 del 25.5.01

(all. 2).

2) Prescrizione del diritto del lavoratore alle integrazioni salariali.

Al fine di risolvere alcuni quesiti posti dalle Sedi, tenendo conto di principi desumibili da alcune

pronunce della Corte di Cassazione, l’Avvocatura centrale dell’Istituto ha chiarito che il credito dei

lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione

decennale di cui all’art.2946 del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO