Circolare 141 dell'1 giugno 1987

Oggetto:
Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e sorelle di assicurato o di pensionato: cause di soppressione della pensione ai superstiti.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 stabilisce, fra
l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato "qualora
non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non
abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di
eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data
della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In
mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle
sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione sempreche'
al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili
al lavoro e a suo carico".
Dalla formulazione della norma si evince che il riconoscimento del
diritto alla pensione ai superstiti e' condizionato alla circostanza che,
alla data del decesso del dante causa, i genitori ovvero i fratelli o le
sorelle non siano titolari di pensione: per i fratelli e le sorelle la
norma richiede ulteriormente che, sempre alla data del decesso del dante
causa, risultino rispettivamente celibi o nubili nonche' permanentemente
inabili al lavoro .
Assodato che per il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle le
condizioni sopra ricordate devono sussistere alla data del decesso del
dante causa, resta da stabilire se il successivo venir meno di una o piu'
di tali condizioni (acquisto della titolarita' di una pensione da parte
dei genitori, fratelli o sorelle, cessazione dello stato di inabilita' o
successivo matrimonio per i fratelli e le sorelle) debba o meno
costituire motivo di cessazione del diritto alla pensione stessa.
A questo interrogativo si e' ritenuto a suo tempo di dare risposta
negativa in considerazione del fatto che, mentre per il coniuge ed i
figli dell'assicurato o del pensionato l'articolo 3 del D.L.L. 18 gennaio
1945, n. 39 prevede espressamente le cause di cessazione del diritto alla
pensione, nessuna norma indica espressamente le cause di cessazione del
diritto per i genitori, fratelli o sorelle: ne' e' sembrano che, in
mancanza di una esplicita disposizione in tal senso, l'interprete potesse
sostituirsi al legislatore nell'attribuire efficacia soppressiva del
diritto gia' acquisito ad eventi verificatisi dopo il pensionamento.
Da qualche tempo a questa parte, peraltro, e' andato consolidandosi
presso la Corte di Cassazione, in materia di pensione ai superstiti, un
indirizzo giurisprudenziale le cui motivazioni hanno indotto a
riconsiderare il criterio interpretativo sopra illustrato.
Chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 18, secondo comma,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1) la Corte Suprema ha
ripetutamente affermato che la "pensione di riversibilita' e'
condizionata alla sussistenza e al perdurare di alcuni elementi .... con
la conseguenza che non solo l'anteriore esistenza di una pensione diretta
preclude l'insorgere del diritto alla pensione di riversibilita', ma
anche la successiva attribuzione di tale pensione comporta il venir meno
della pensione ai superstiti.
Ritenuto che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, pur
se riferito all'art. 18 della legge n. 1047/1957, non possa non
influenzare, per la sua valenza generale, le analoghe fattispecie
disciplinate dall'art. 22 della legge n. 903/1965, il Consiglio di
Amministrazione - all'esame del quale e' stata sottoposta la materia - ha
deliberato che l'acquisto di altra pensione da parte dei genitori, dei
fratelli o delle sorelle, la cessazione dello stato di inabilita' o il
matrimonio dei fratelli o delle sorelle dell'assicurato o del pensionato
danno luogo, se intervenuti dopo il conseguimento della pensione ai
superstiti, alla cessazione del diritto a quest'ultima prestazione
(deliberazione n. 30 del 13 marzo 1987. All 1).
Ne' consegue che, al verificarsi delle predette cause di cessazione
del diritto, deve procedersi alla soppressione della pensione ai
superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
insorgenza delle cause predette: vale a dire dal primo giorno del mese
successivo a quello di decorrenza della nuova pensione, di cessazione
dello stato di inabilita' o del sopravvenuto matrimonio.
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto peraltro che
l'applicazione del principio giurisprudenziale recentemente consolidato
non possa incidere, anche in considerazione del principio di
affidabilita' degli atti della pubblica amministrazione e della esigenza
di tutela della buona fede di percepienti, sui diritti patrimoniali
finora maturati in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle
titolari di pensione ai superstiti nei confronti dei quali le anzidette
cause di cessazione del diritto si siano verificate in passato.
In coerenza con tale premessa il Consiglio ha deliberato che, nei
casi in cui le cause di cessazione considerate si siano verificate
anteriormente alla data di adozione della deliberazione (13 marzo 1987),
la soppressione abbia effetto dal 1 aprile 1987 considerando legittime le
rate di pensione spettanti fino da tale data.
Le Sedi ,pertanto, nel liquidare pensioni dirette, indirette o di
riversibilita' nei confronti di soggetti che risultino gia' titolari di
pensione ai superstiti avranno cura di verificare se gli interessati
abbiano ottenuto detta pensione in qualita' di genitori, fratelli o
sorelle del de cuius.
Ricorrendo tale ipotesi, la pensione ai superstiti gia' in essere
andra' revocata - dandone comunicazione all'interessato - qualora questi
risulti unico titolare, ovvero ricostituita nei soli confronti di
eventuali altri contitolari, per i quali non sia sopravvenuta una causa
di cessazione dal diritto.
Non si ritiene invece di disporre particolari accertamenti in ordine
alla permanenza degli altri requisiti soggettivi (inabilita' e stato di
celibe o nubile per fratelli o sorelle) ritenendo che la comunicazione
delle eventuali variazioni di dette situazioni possa essere lasciata alla
responsabilita' degli interessati che all'atto della domanda di pensione
assumono un preciso obbligo in tal senso.
Per quanto attiene i casi di cessazione dal diritto alla pensione ai
superstiti che - in relazione ai nuovi criteri interpretativi -
potrebbero gia' essersi verificati, il Servizio E.A.D. ha allo studio una
procedura che consentira' la stampa di liste dei titolari di pensione ai
superstiti in qualita' di genitori, fratelli e sorelle distinte a seconda
che gli stessi risultino o meno anche titolari di altra pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) L'art. 18, secondo comma, della legge n. 1047/57 avente ad
oggetto "estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai
coltivatori diretti, coloni e mezzadri recita testualmente: "Hanno
diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai
60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo
personale, e gli orfani del capo famiglia qualora, con la morte di esso,
il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilita' di
continuare l'attivita' abitualmente esercitata".
ALLEGATO
DELIBERAZIONE n. 30
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 13 marzo 1987)
OGGETTO: Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e
sorelle di assicurato o di pensionato: cause di cessazione del
diritto alla pensione ai superstiti.
- omissis -

Circolare 141 dell'1 giugno 1987

Oggetto:
Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e sorelle di assicurato o di pensionato: cause di soppressione della pensione ai superstiti.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 stabilisce, fra
l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato "qualora
non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non
abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di
eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data
della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In
mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle
sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione sempreche'
al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili
al lavoro e a suo carico".
Dalla formulazione della norma si evince che il riconoscimento del
diritto alla pensione ai superstiti e' condizionato alla circostanza che,
alla data del decesso del dante causa, i genitori ovvero i fratelli o le
sorelle non siano titolari di pensione: per i fratelli e le sorelle la
norma richiede ulteriormente che, sempre alla data del decesso del dante
causa, risultino rispettivamente celibi o nubili nonche' permanentemente
inabili al lavoro .
Assodato che per il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle le
condizioni sopra ricordate devono sussistere alla data del decesso del
dante causa, resta da stabilire se il successivo venir meno di una o piu'
di tali condizioni (acquisto della titolarita' di una pensione da parte
dei genitori, fratelli o sorelle, cessazione dello stato di inabilita' o
successivo matrimonio per i fratelli e le sorelle) debba o meno
costituire motivo di cessazione del diritto alla pensione stessa.
A questo interrogativo si e' ritenuto a suo tempo di dare risposta
negativa in considerazione del fatto che, mentre per il coniuge ed i
figli dell'assicurato o del pensionato l'articolo 3 del D.L.L. 18 gennaio
1945, n. 39 prevede espressamente le cause di cessazione del diritto alla
pensione, nessuna norma indica espressamente le cause di cessazione del
diritto per i genitori, fratelli o sorelle: ne' e' sembrano che, in
mancanza di una esplicita disposizione in tal senso, l'interprete potesse
sostituirsi al legislatore nell'attribuire efficacia soppressiva del
diritto gia' acquisito ad eventi verificatisi dopo il pensionamento.
Da qualche tempo a questa parte, peraltro, e' andato consolidandosi
presso la Corte di Cassazione, in materia di pensione ai superstiti, un
indirizzo giurisprudenziale le cui motivazioni hanno indotto a
riconsiderare il criterio interpretativo sopra illustrato.
Chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 18, secondo comma,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1) la Corte Suprema ha
ripetutamente affermato che la "pensione di riversibilita' e'
condizionata alla sussistenza e al perdurare di alcuni elementi .... con
la conseguenza che non solo l'anteriore esistenza di una pensione diretta
preclude l'insorgere del diritto alla pensione di riversibilita', ma
anche la successiva attribuzione di tale pensione comporta il venir meno
della pensione ai superstiti.
Ritenuto che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, pur
se riferito all'art. 18 della legge n. 1047/1957, non possa non
influenzare, per la sua valenza generale, le analoghe fattispecie
disciplinate dall'art. 22 della legge n. 903/1965, il Consiglio di
Amministrazione - all'esame del quale e' stata sottoposta la materia - ha
deliberato che l'acquisto di altra pensione da parte dei genitori, dei
fratelli o delle sorelle, la cessazione dello stato di inabilita' o il
matrimonio dei fratelli o delle sorelle dell'assicurato o del pensionato
danno luogo, se intervenuti dopo il conseguimento della pensione ai
superstiti, alla cessazione del diritto a quest'ultima prestazione
(deliberazione n. 30 del 13 marzo 1987. All 1).
Ne' consegue che, al verificarsi delle predette cause di cessazione
del diritto, deve procedersi alla soppressione della pensione ai
superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
insorgenza delle cause predette: vale a dire dal primo giorno del mese
successivo a quello di decorrenza della nuova pensione, di cessazione
dello stato di inabilita' o del sopravvenuto matrimonio.
Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto peraltro che
l'applicazione del principio giurisprudenziale recentemente consolidato
non possa incidere, anche in considerazione del principio di
affidabilita' degli atti della pubblica amministrazione e della esigenza
di tutela della buona fede di percepienti, sui diritti patrimoniali
finora maturati in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle
titolari di pensione ai superstiti nei confronti dei quali le anzidette
cause di cessazione del diritto si siano verificate in passato.
In coerenza con tale premessa il Consiglio ha deliberato che, nei
casi in cui le cause di cessazione considerate si siano verificate
anteriormente alla data di adozione della deliberazione (13 marzo 1987),
la soppressione abbia effetto dal 1 aprile 1987 considerando legittime le
rate di pensione spettanti fino da tale data.
Le Sedi ,pertanto, nel liquidare pensioni dirette, indirette o di
riversibilita' nei confronti di soggetti che risultino gia' titolari di
pensione ai superstiti avranno cura di verificare se gli interessati
abbiano ottenuto detta pensione in qualita' di genitori, fratelli o
sorelle del de cuius.
Ricorrendo tale ipotesi, la pensione ai superstiti gia' in essere
andra' revocata - dandone comunicazione all'interessato - qualora questi
risulti unico titolare, ovvero ricostituita nei soli confronti di
eventuali altri contitolari, per i quali non sia sopravvenuta una causa
di cessazione dal diritto.
Non si ritiene invece di disporre particolari accertamenti in ordine
alla permanenza degli altri requisiti soggettivi (inabilita' e stato di
celibe o nubile per fratelli o sorelle) ritenendo che la comunicazione
delle eventuali variazioni di dette situazioni possa essere lasciata alla
responsabilita' degli interessati che all'atto della domanda di pensione
assumono un preciso obbligo in tal senso.
Per quanto attiene i casi di cessazione dal diritto alla pensione ai
superstiti che - in relazione ai nuovi criteri interpretativi -
potrebbero gia' essersi verificati, il Servizio E.A.D. ha allo studio una
procedura che consentira' la stampa di liste dei titolari di pensione ai
superstiti in qualita' di genitori, fratelli e sorelle distinte a seconda
che gli stessi risultino o meno anche titolari di altra pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) L'art. 18, secondo comma, della legge n. 1047/57 avente ad
oggetto "estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai
coltivatori diretti, coloni e mezzadri recita testualmente: "Hanno
diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai
60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo
personale, e gli orfani del capo famiglia qualora, con la morte di esso,
il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilita' di
continuare l'attivita' abitualmente esercitata".
ALLEGATO
DELIBERAZIONE n. 30
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 13 marzo 1987)
OGGETTO: Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Genitori, fratelli e
sorelle di assicurato o di pensionato: cause di cessazione del
diritto alla pensione ai superstiti.
- omissis -