L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53/2000, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel punto 8 della circ.15/2001 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari:
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
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L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53/2000, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel punto 8 della circ.15/2001 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari:
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà: