Come è noto la legge 9 gennaio 1963 n.9 ha modificato ed integrato i requisiti per l’appartenenza al nucleo CD nella parte in cui all’art.2 recita::"…il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente quando i soggetti obbligati si dedicano in maniera esclusiva o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il C.D. per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito."
In particolare il requisito dell’abitualità è ritenuto sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione e/o allevamento del bestiame è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.
In ordine alla situazione giuridica del nucleo rappresentata al punto precedente per gli anni 1957/1961 l’art.2 in esame introduce un ulteriore elemento costitutivo del nucleo e dell’attività svolta dai suoi componenti. Infatti oltre allo status familiare ed al requisito dell’abitualità, è richiesto il requisito della prevalenza
Ulteriore novità introdotta dall’art.9 della legge 9/1963 è rappresentata da un diverso sistema di attribuzione delle giornate al titolare e ai componenti del nucleo , ai quali vengono accreditate in misura fissa:
Successivamente ricondotte ad unità di parametro di accreditamento per tutti i componenti il nucleo a n.156 giornate dalla legge 3 giugno 1975 n.160 con decorrenza 1 gennaio 1975.
Nell’ambito del nuovo quadro normativo si ritengono riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia (ovviamente per periodi documentati) le seguenti situazioni di omissione contributiva:
Sono invece esclusi coloro per i quali ricorrano le seguenti ipotesi:
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Come è noto la legge 9 gennaio 1963 n.9 ha modificato ed integrato i requisiti per l’appartenenza al nucleo CD nella parte in cui all’art.2 recita::"…il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente quando i soggetti obbligati si dedicano in maniera esclusiva o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il C.D. per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito."
In particolare il requisito dell’abitualità è ritenuto sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione e/o allevamento del bestiame è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.
In ordine alla situazione giuridica del nucleo rappresentata al punto precedente per gli anni 1957/1961 l’art.2 in esame introduce un ulteriore elemento costitutivo del nucleo e dell’attività svolta dai suoi componenti. Infatti oltre allo status familiare ed al requisito dell’abitualità, è richiesto il requisito della prevalenza
Ulteriore novità introdotta dall’art.9 della legge 9/1963 è rappresentata da un diverso sistema di attribuzione delle giornate al titolare e ai componenti del nucleo , ai quali vengono accreditate in misura fissa:
Successivamente ricondotte ad unità di parametro di accreditamento per tutti i componenti il nucleo a n.156 giornate dalla legge 3 giugno 1975 n.160 con decorrenza 1 gennaio 1975.
Nell’ambito del nuovo quadro normativo si ritengono riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia (ovviamente per periodi documentati) le seguenti situazioni di omissione contributiva:
Sono invece esclusi coloro per i quali ricorrano le seguenti ipotesi: