Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l’esistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD , sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda.
Con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 l’assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.
L’assicurazione ai superstiti è stata, invece, estesa alla categoria dall’art. 25 della legge 30 aprile 1969, n.153.
Pertanto negli anni in questione il presupposto di diritto per l’iscrizione negli elenchi di tali soggetti era dato dal possesso contestuale di uno status professionale, riferito all’attività esercitata e di uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela ed affinità rispetto al titolare d’impresa.
Nella fattispecie ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi e della ripartizione delle giornate, nella previsione della citata legge 1047/1957, l’attribuzione, nell’ambito del nucleo, seguiva un principio di priorità graduale con riferimento alla contribuzione accertata complessivamente per ciascun nucleo in relazione al fabbisogno, determinando tre ordini di situazioni:
Tutto ciò in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata legge 1047/1957:
Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti eguali al capofamiglia e agli altri componenti.
Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno di 156 giornate ed oltre l’accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l’ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili provvedendosi all’attribuzione nel modo indicato nel primo comma in numero inferiore ai quozienti sopraindicati…omissis….Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati a norma dell’art. 3 della presente legge sulla famiglia quale risulta al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono…omissis"
In base a quanto statuito dalle norme in esame per il periodo 1957/1961 possono essere individuati i casi riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962 per periodi di attività documentata:
Nelle ipotesi individuate il riconoscimento del diritto per gli anni 1957/1961 può essere concesso fino alla concorrenza di 104 giornate, per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini. Ciò in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 13 comma 3 bis della legge 1 giugno 1991 n.166 in materia di riscatto contributi 1957/1961, previsto dall’art.11 della legge 2 agosto 1990 n.233 (circolare n.155 del 15 giugno 1991).
Per quanto attiene ai giovani che compiono l’età minima per l’assoggettamento dell’obbligo assicurativo (14 anni) nel corso dell’anno medesimo, così come previsto con circolare n.271 del 27 novembre 1991 (punto due), il diritto alla costituzione della rendita vitalizia può essere esercitato per un numero di giornate proporzionato al periodo intercorrente tra la data del compimento del 14° anno di età e il 31 dicembre.
Restano pertanto esclusi dalla possibilità di sanare la posizione assicurativa i soggetti parenti ed affini che:
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Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l’esistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD , sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda.
Con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 l’assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.
L’assicurazione ai superstiti è stata, invece, estesa alla categoria dall’art. 25 della legge 30 aprile 1969, n.153.
Pertanto negli anni in questione il presupposto di diritto per l’iscrizione negli elenchi di tali soggetti era dato dal possesso contestuale di uno status professionale, riferito all’attività esercitata e di uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela ed affinità rispetto al titolare d’impresa.
Nella fattispecie ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi e della ripartizione delle giornate, nella previsione della citata legge 1047/1957, l’attribuzione, nell’ambito del nucleo, seguiva un principio di priorità graduale con riferimento alla contribuzione accertata complessivamente per ciascun nucleo in relazione al fabbisogno, determinando tre ordini di situazioni:
Tutto ciò in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata legge 1047/1957:
Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti eguali al capofamiglia e agli altri componenti.
Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno di 156 giornate ed oltre l’accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l’ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili provvedendosi all’attribuzione nel modo indicato nel primo comma in numero inferiore ai quozienti sopraindicati…omissis….Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati a norma dell’art. 3 della presente legge sulla famiglia quale risulta al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono…omissis"
In base a quanto statuito dalle norme in esame per il periodo 1957/1961 possono essere individuati i casi riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962 per periodi di attività documentata:
Nelle ipotesi individuate il riconoscimento del diritto per gli anni 1957/1961 può essere concesso fino alla concorrenza di 104 giornate, per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini. Ciò in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 13 comma 3 bis della legge 1 giugno 1991 n.166 in materia di riscatto contributi 1957/1961, previsto dall’art.11 della legge 2 agosto 1990 n.233 (circolare n.155 del 15 giugno 1991).
Per quanto attiene ai giovani che compiono l’età minima per l’assoggettamento dell’obbligo assicurativo (14 anni) nel corso dell’anno medesimo, così come previsto con circolare n.271 del 27 novembre 1991 (punto due), il diritto alla costituzione della rendita vitalizia può essere esercitato per un numero di giornate proporzionato al periodo intercorrente tra la data del compimento del 14° anno di età e il 31 dicembre.
Restano pertanto esclusi dalla possibilità di sanare la posizione assicurativa i soggetti parenti ed affini che: