Ai sensi dell’articolo 13 della legge n.1338/1962 è il datore di lavoro e, quindi, per le fattispecie in esame, il titolare dell’impresa, che può chiedere all’Istituto di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d’impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi ad essi, salvo il diritto al risarcimento del danno. La medesima facoltà é concessa ai superstiti del lavoratore.
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Ai sensi dell’articolo 13 della legge n.1338/1962 è il datore di lavoro e, quindi, per le fattispecie in esame, il titolare dell’impresa, che può chiedere all’Istituto di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d’impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi ad essi, salvo il diritto al risarcimento del danno. La medesima facoltà é concessa ai superstiti del lavoratore.