Legge 54 del 5 marzo 1977

Disposizioni in materia di giorni festivi.

Vigente al: 31-10-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli

effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.

Apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della

Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.

Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e

4 novembre.

Art. 2.


Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e

dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3.


Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni

feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 5 marzo 1977


LEONE


ANDREOTTI - ANSELMI -

STAMMATI - MALFATTI -

BONIFACIO


Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

 

Legge 54 del 5 marzo 1977

Disposizioni in materia di giorni festivi.

Vigente al: 31-10-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli

effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.

Apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della

Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.

Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e

4 novembre.

Art. 2.


Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e

dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3.


Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni

feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 5 marzo 1977


LEONE


ANDREOTTI - ANSELMI -

STAMMATI - MALFATTI -

BONIFACIO


Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO