Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici

(art.16 dlgs.151/2001) (circ.69/2016)

È vietato adibire al lavoro le donne:

  1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
  2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. durante i tre mesi dopo il parto;
  4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

La contribuzione figurativa è accreditabile a domanda per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (per grave rischio per la madre o il bambino) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi).


Valorizzazione della contribuzione figurativa

La valorizzazione dei periodi per i quali spetti la contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo avviene in base all’art. 40 della legge n. 183/2010. Ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizione in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Pertanto, i datori di lavoro nello svolgimento degli adempimenti informativi ai fini previdenziali comunicano all’Istituto i periodi in cui sono intervenuti eventi tutelati figurativamente con le consuete modalità.


Contribuzione figurativa in caso di parto prematuro

Con specifico riferimento alla fattispecie dei parti fortemente prematuri (par. 1), posto che gli ulteriori giorni di congedo post partum riconosciuti dalla riforma allungano la durata complessiva del congedo post partum, si pone la necessità di dare separata evidenza a detti periodi.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo post partum aggiuntivo (equivalente al numero di giorni compresi nell’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto al giorno precedente l’inizio dei due mesi ante partum – cfr i 19 giorni dell’esempio 1), mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “PAP” avente il significato di “periodi di congedo maternità parto fortemente prematuro D.Lgs n.80/2015”. Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

Le settimane in cui si colloca l’evento PAP saranno valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente retribuita”.

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni PAP fruiti.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento <Lavorato> = N
  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = PAP

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

  • dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST> avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese interamente lavorato) i giorni corrispondenti all’evento PAP fruiti nel mese;
  • dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
  • nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione <Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso Fondo Speciale Ipost) nell’elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell’elemento <FigurativiIPOST>, i <GiorniRetribuitiIPOST> relativi all’evento PAP;
  • nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in  <DiffAccredito>.

Valorizzazione del contributo figurativo in caso di pagamento diretto dell'indennità

Nei casi di indennità a pagamento diretto il dato per la valorizzazione è trasmesso dagli archivi delle prestazioni a sostegno del reddito.


Contribuzione figurativa fuori dal rapporto di lavoro in caso di parto prematuro

L’ampliamento della tutela figurativa in caso di parto prematuro riguarda anche gli eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. Ferme le condizioni già previste per l’accredito degli eventi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, l’interessata, in tal caso, dovrà esibire certificazione medico specialistica dell’epoca rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti la data presunta del parto. La valorizzazione segue le prescrizioni ed i criteri diramati riguardo all’art. 8 della legge 155/1981.


Dipendenti iscritti alle Gestioni Dipendenti Pubblici

La modifica apportata all’art. 16, lettera d) del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 (estensione del periodo di congedo di maternità oltre i già previsti 5 mesi, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta) trova applicazione anche per le dipendenti (o per i dipendenti, in relazione al congedo di paternità ex art. 28 del T.U. in argomento) delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché per le dipendenti (o per i dipendenti come prima specificato) degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, e che abbiano mantenuto l’iscrizione alle Gestioni Dipendenti Pubblici ex INPDAP.

La detta estensione del periodo di congedo di maternità trova applicazione sia quando l’evento “parto” si verifichi in attività di servizio sia nel caso che esso si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro, con domanda di accredito, da parte degli interessati, della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001).

A tal fine, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del citato art. 25,  si procederà ad implementare gli applicativi informatici delle Gestioni Dipendenti Pubblici, in modo da consentire anche il riconoscimento dell’eventuale periodo più ampio, così come previsto dalla sopra esplicata normativa, e di conseguenza verranno emanate apposite disposizioni operative con successivo messaggio Hermes.

Rimane fermo che per i dipendenti in servizio il trattamento economico per il periodo di maternità continua ad essere erogato dall’Amministrazione di appartenenza secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 2 e dall’art. 57 del decreto legislativo 151/2001.


Efficacia del contributo figurativo

Sono utili:

  • per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
  • per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.

Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).


Condizioni per l'accredito figurativo

Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.


Condizioni per l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti alla maternità e verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro

In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.


Documentazione da produrre per l'accredito (circ.182/1999)

Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, l’istante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per documentare l’assenza dal servizio per maternità, dovrà far riferimento all’esistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano l’accredito di tale contribuzione. L’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dell’atto di nascita del figlio, in luogo delle rispettive certificazioni rilasciate dalla competente autorità, ma non potrà avvalersi in alcun modo dell’autocertificazione in sostituzione dei certificati medici e sanitari.


Lavoratrori iscritti alla Gestione Separata

Vedi capitolo dedicato

 

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici

(art.16 dlgs.151/2001) (circ.69/2016)

È vietato adibire al lavoro le donne:

  1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
  2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. durante i tre mesi dopo il parto;
  4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

La contribuzione figurativa è accreditabile a domanda per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (per grave rischio per la madre o il bambino) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi).


Valorizzazione della contribuzione figurativa

La valorizzazione dei periodi per i quali spetti la contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo avviene in base all’art. 40 della legge n. 183/2010. Ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizione in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Pertanto, i datori di lavoro nello svolgimento degli adempimenti informativi ai fini previdenziali comunicano all’Istituto i periodi in cui sono intervenuti eventi tutelati figurativamente con le consuete modalità.


Contribuzione figurativa in caso di parto prematuro

Con specifico riferimento alla fattispecie dei parti fortemente prematuri (par. 1), posto che gli ulteriori giorni di congedo post partum riconosciuti dalla riforma allungano la durata complessiva del congedo post partum, si pone la necessità di dare separata evidenza a detti periodi.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo post partum aggiuntivo (equivalente al numero di giorni compresi nell’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto al giorno precedente l’inizio dei due mesi ante partum – cfr i 19 giorni dell’esempio 1), mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “PAP” avente il significato di “periodi di congedo maternità parto fortemente prematuro D.Lgs n.80/2015”. Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

Le settimane in cui si colloca l’evento PAP saranno valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente retribuita”.

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni PAP fruiti.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento <Lavorato> = N
  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = PAP

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

  • dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST> avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese interamente lavorato) i giorni corrispondenti all’evento PAP fruiti nel mese;
  • dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
  • nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione <Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso Fondo Speciale Ipost) nell’elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell’elemento <FigurativiIPOST>, i <GiorniRetribuitiIPOST> relativi all’evento PAP;
  • nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in  <DiffAccredito>.

Valorizzazione del contributo figurativo in caso di pagamento diretto dell'indennità

Nei casi di indennità a pagamento diretto il dato per la valorizzazione è trasmesso dagli archivi delle prestazioni a sostegno del reddito.


Contribuzione figurativa fuori dal rapporto di lavoro in caso di parto prematuro

L’ampliamento della tutela figurativa in caso di parto prematuro riguarda anche gli eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. Ferme le condizioni già previste per l’accredito degli eventi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, l’interessata, in tal caso, dovrà esibire certificazione medico specialistica dell’epoca rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti la data presunta del parto. La valorizzazione segue le prescrizioni ed i criteri diramati riguardo all’art. 8 della legge 155/1981.


Dipendenti iscritti alle Gestioni Dipendenti Pubblici

La modifica apportata all’art. 16, lettera d) del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 (estensione del periodo di congedo di maternità oltre i già previsti 5 mesi, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta) trova applicazione anche per le dipendenti (o per i dipendenti, in relazione al congedo di paternità ex art. 28 del T.U. in argomento) delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché per le dipendenti (o per i dipendenti come prima specificato) degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, e che abbiano mantenuto l’iscrizione alle Gestioni Dipendenti Pubblici ex INPDAP.

La detta estensione del periodo di congedo di maternità trova applicazione sia quando l’evento “parto” si verifichi in attività di servizio sia nel caso che esso si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro, con domanda di accredito, da parte degli interessati, della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001).

A tal fine, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del citato art. 25,  si procederà ad implementare gli applicativi informatici delle Gestioni Dipendenti Pubblici, in modo da consentire anche il riconoscimento dell’eventuale periodo più ampio, così come previsto dalla sopra esplicata normativa, e di conseguenza verranno emanate apposite disposizioni operative con successivo messaggio Hermes.

Rimane fermo che per i dipendenti in servizio il trattamento economico per il periodo di maternità continua ad essere erogato dall’Amministrazione di appartenenza secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 2 e dall’art. 57 del decreto legislativo 151/2001.


Efficacia del contributo figurativo

Sono utili:

  • per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
  • per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.

Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).


Condizioni per l'accredito figurativo

Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.


Condizioni per l'accredito figurativo dei periodi corrispondenti alla maternità e verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro

In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.


Documentazione da produrre per l'accredito (circ.182/1999)

Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, l’istante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per documentare l’assenza dal servizio per maternità, dovrà far riferimento all’esistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano l’accredito di tale contribuzione. L’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dell’atto di nascita del figlio, in luogo delle rispettive certificazioni rilasciate dalla competente autorità, ma non potrà avvalersi in alcun modo dell’autocertificazione in sostituzione dei certificati medici e sanitari.


Lavoratrori iscritti alla Gestione Separata

Vedi capitolo dedicato