Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo della pensione
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto (vedi esempio per la reversibilità, con modalità analoghe). Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo della pensione
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto (vedi esempio per la reversibilità, con modalità analoghe). Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.