Eureka Previdenza

Legge 407 del 29 dicembre 1990

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

   Vigente al: 10-11-2013 

CAPO I IN MATERIA DI PERSONALE

   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               PROMULGA la seguente legge:                                  Art. 1.                          (Pubblico impiego).     1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale  nelle amministrazioni  pubbliche  avvengono  secondo  le  disposizioni  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n.  554,  con  modificazioni  ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2  marzo  1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  n. 144.   2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi  1  e  3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   1990,   n.   37,   sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un  anno la validita'  delle  graduatorie  di  concorso  in  vigore  nell'anno 1990.((4))   3. Le province, i comuni, le comunita' montane e  i  loro  consorzi possono comunque procedere,  entro  i  limiti  delle  attuali  piante organiche, ad assunzioni di personale per  i  servizi  di  assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.   4. Per l'anno 1991, per effettive,  indilazionabili  e  documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  puo' autorizzare, in deroga al comma  2  dell'articolo  4  della  legge  7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali  a  bandire  concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili  professionali  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219,  e successive integrazioni.   5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge  29  dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia  sino  al  31  dicembre  1991,  ad eccezione di quella concernente la determinazione del  fabbisogno  di personale per lo  svolgimento  dei  servizi  di  distribuzione  della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.   6. Le norme di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  1  febbraio 1988, n. 19, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.   7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, per la  copertura  dei  posti  disponibili  presso  gli uffici situati nelle regioni del centro-nord,  si  applica,  per  tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una riserva del 30 per cento dei posti per  i  lavoratori  delle  aziende operanti nelle suddette regioni  che  fruiscano  a  qualsiasi  titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per  piu'  di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di  lavoratori  in  cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e  le  modalita' per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari  del trattamento di integrazione salariale straordinaria in  possesso  dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. (2) (3)       -----------------

    AGGIORNAMENTO (2)   Il D.L. 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito,  con  modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1) che in deroga a quanto disposto dal  presente  articolo,  per  l'anno 1991  non  possono   essere   effettuate   le   assunzioni   previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988,  n.  554.  La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in  corso di espletamento.     -----------------

    AGGIORNAMENTO (3)   La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 28,  comma  1) che la riserva annua, prevista dal comma 7 del presente articolo, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici  situati  nelle  regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per  cento  e  si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del  trattamento stroardinario di integrazione salariale da  un  periodo  superiore  a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1,  comma  7,  sono  altresi'  stabiliti  i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva.     -----------------

    AGGIORNAMENTO (4)   La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 5, comma  2) che i riferimenti temporali gia' prorogati dal comma 2  del  presente articolo, sono ulteriormente prorogati di un anno,  ad  eccezione  di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle  varie amministrazioni.

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

                               Art. 2.                        (Abrogazione di norme).   1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto  1990,  n.  232,  sono abrogati.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITA' E LAVORO

Art. 3. (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili)    

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi  civili,  ai  sordomuti  e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita'  contratte  per  causa  di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni  dirette  di invalidita' a qualsiasi titolo  erogate  dall'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra  gestione  pensionistica  per  i  lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque  data  facolta' all'interessato  di  optare  per  il   trattamento   economico   piu' favorevole.   1-bis. Sono fatti salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini  che abbiano conseguito  le  prestazioni  pensionistiche  per  i  minorati civili erogate dal Ministero dell' interno alla data  del  1  gennaio 1992.   2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro  del  tesoro, provvede,  con  apposito   decreto,   a   stabilire   le   necessarie disposizioni  ai  soli  fini   dell'accertamento   delle   condizioni reddituali  e  degli  obblighi  di  comunicazione  da   parte   degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in  materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n.  173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto  di opzione di cui al comma 1.   3. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle  per  i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri  della  legislazione vigente.   4.  Gli  effetti  conseguenti  all'attuazione  delle   disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. ((8))       -----------------

    AGGIORNAMENTO (8)   Il Decreto 31 ottobre 1992, n. 553 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il regime delle incompatibilita' di cui al  presente  articolo si applica agli invalidi civili parziali che non  abbiano  conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno  alla  data  del  1 gennaio 1992.

Art. 4. (Modalita' di accesso delle  amministrazioni  pubbliche  all'anagrafe                             tributaria).   1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca  dati  per  la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita,  nonche'  per consentire la  verifica  dei  limiti  di  reddito  ove  previsti  per erogazioni di benefici  assistenziali,  il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,  un  decreto  legislativo  per  la  disciplina  delle modalita' di  accesso  delle  amministrazioni  pubbliche  al  sistema informativo  dell'anagrafe  tributaria,  sulla  base   dei   seguenti principi:   a)  l'accesso  alle  banche   dati   deve   essere   richiesto   ed espressamente   motivato    dall'amministrazione    interessata    ed autorizzato dal dirigente  responsabile  dei  servizi  informatizzati dell'anagrafe tributaria;   b) le amministrazioni  richiedenti  sono  tenute  al  rispetto  del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non  costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita'  per  le  quali  e' stato   richiesto   l'accesso   alla   documentazione   dell'anagrafe tributaria;   c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 (Norme relative al settore sanitario)     1. Dal  1  febbraio  1991  decadono  i  provvedimenti  disposti  in applicazione degli  istituti  normativi  ed  economici  di  cui  agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81,  82  e  da  101  a  108  del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more  della  pubblicazione  del decreto  del  Presidente   della   Repubblica   di   recepimento,   i corrispondenti istituti previsti dal  nuovo  accordo  di  lavoro.  Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare  gli  istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano,  al  cui  parere  puo'  non  conformarsi  solo  con  atto motivato,  ridetermina  gli  standard  di  personale   del   Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del  debito  orario  individuale, all'impiego di  nuove  figure  professionali  e  alla  necessita'  di graduare l'attuazione del decreto  in  rapporto  alle  disponibilita' finanziarie.   2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non  puo' superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie  locali,  trascorso il tempo di latenza previsto  dai  contratti  di  fornitura  o  dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i  debiti  certi,  liquidi  ed esigibili derivanti  da  formale  impegno  assunto  sui  capitoli  di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.   3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata  la  lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989,  n.  382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  gennaio  1990,  n.  8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni  di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche  in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le  Commissioni parlamentari competenti per materia,  ridetermina,  trascorsi  trenta giorni dalla richiesta di parere, le  forme  morbose  in  riferimento alle  patologie  croniche   ed   acute,   che   incidono   gravemente sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per  il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento  delle quote  di  partecipazione  alla   spesa   sanitaria.   Le   esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano  limitatamente  alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. ((  Sono  esenti  da ticket  tutte  le  prestazioni  di  diagnostica  strumentale   e   di laboratorio e le prestazioni specialistiche in  corso  di  gravidanza fruite presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  convenzionate  o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo  il  protocollo diagnostico predisposto nel decreto del  Ministro  della  sanita'  14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984. )) (9) ((12))   4.  Il  limite  massimo  di   partecipazione   per   ogni   ricetta farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta  e' determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo  ad  eccezione  dei farmaci di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per  i  prodotti  a  base  di  antibiotici  in confezione monodose e per i  prodotti  in  fleboclisi  in  confezione monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da  tutti  i  cittadini,  esclusi  i pensionati esenti  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  per motivi di reddito. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30  DICEMBRE  1991,  N. 412. (4)   5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo  fino  a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.   6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di  una prestazione destinata ad un assistito non esente  comporta  l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria.  Fatti  comunque  salvi  i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640  del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione  e  per  il  medico  la   sospensione   del   rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo  reso  esecutivo  con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione  del  medico  interessato  e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.   7. Il Ministro della sanita' procede,  con  proprio  decreto,  alla revisione del decreto 30  aprile  1990,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  31  maggio  1990,  di approvazione   del    nomenclatore    tariffario    delle    protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di  rinnovo.  Dalla  data  di  emanazione  del  predetto decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e' soppressa a carico del  fondo  sanitario  nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.   8. Con proprio  decreto  il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio  superiore  di  sanita',   procede   alla   revisione   del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili  a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  avuto   riguardo   alla necessita' di individuare le  prestazioni  tecnologicamente  superate nonche' quelle il cui  costo  tariffario  risulta  eccedente  l'onere economico della prestazione stessa e  determinando,  in  luogo  delle prestazioni   genericamente   formulate,   le   singole   prestazioni erogabili.  Il  mancato  ritiro  del  referto  entro  trenta   giorni dall'effettuazione   della   prestazione    specialistica    comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.   9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di  Bolzano,  determina  lo  schema  tipo  di  convenzione  per  le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23  dicembre 1978, n. 833, che  deve  ispirarsi  al  principio  del  rapporto  tra entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto  concerne  tutte  le  convenzioni,  il  numero massimo  di  prestazioni  riconoscibili  ai  fini  del  pagamento  va predeterminato con riferimento  alle  dotazioni  di  personale  e  di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti  con  le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute  piu' ricorrenti, il criterio di  pagamento  dei  ricoveri  a  giornate  di degenza predeterminate.   10.  All'interno  di  tutti  gli   ospedali   e   delle   strutture ambulatoriali a gestione diretta  e  convenzionata  obbligatoriamente sono  riservati  spazi  adeguati   per   l'esercizio   della   libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.   11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le  somme  di  cui alle lettere b), c) ed e) del  primo  comma  dell'articolo  69  della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  sono  trattenute  dalle  unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per  essere totalmente utilizzate ad  integrazione  del  finanziamento  di  parte corrente.   12. Con decreto del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i  diritti  spettanti  al  Ministero  della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e  all'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo  conto  del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle  operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le  attivita' di controllo, di programmazione,  di  informazione  e  di  educazione sanitaria del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori predetti.   13. A decorrere  dal  1  gennaio  1991  la  misura  del  contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso  al  1 gennaio  1991,  l'aliquota  dello  0,20  per  cento  a   carico   del lavoratore, prevista dall'articolo  31,  comma  15,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per  cento.  Dalla  stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico  del  pensionati,  sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del  Servizio sanitario  nazionale  nelle  stesse  misure  previste  a  carico  dei lavoratori dipendenti.   14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli  artigiani, degli esercenti attivita' commerciali  e  loro  rispettivi  familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende  applicabile,  ai fini della determinazione del contributo dovuto  per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite  di  reddito  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e  per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si  applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima  legge  n. 233 del 1990. (5)     ----------------

    AGGIORNAMENTO (4)   La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 4, comma  4) che "il limite massimo di partecipazione alla spesa  per  prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di  laboratorio  e  per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire 70.000   per   prescrizioni   contemporanee   di   ciascuna    branca specialistica oltre  al  pagamento  della  quota  fissa  per  singola ricetta".     ---------------

    AGGIORNAMENTO (5)   La Corte Costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n.  256  (in G.U.  1a  s.s.  17/6/1992,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del comma 14 del presente  articolo  "nella  parte  in cui, nella determinazione del  contributo  dovuto  dai  soggetti  ivi contemplati al primo alinea, non e' consentita prova contraria di  un minore effettivo imponibile" e per  effetto  dell'art.  27  legge  11 marzo 1953, n. 87, "nella parte in cui, per gli  altri  soggetti  ivi contemplati (coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  e  rispettivi concedenti, nonche' per  ciascun  componente  attivo  dei  rispettivi nuclei  familiari)  non  e'  consentita,  nella  determinazione   del contributo  dovuto,  prova   contraria   di   un   effettivo   minore imponibile".       ---------------

    AGGIORNAMENTO (9)   La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che sono esenti le prestazioni diagnostiche  e  terapeutiche  di  cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.     ---------------

    AGGIORNAMENTO (12)   La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 16-bis) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.

 Art. 6.      (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).     1.  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale   obbligatoria   per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipedenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della  medesima possono continuare a prestare la loro opera fino  al  compimento  del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita'  contributiva  massima  utile   prevista   dai   singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano  ottenuto  o  non  richiedano  la liquidazione di una pensione a carico dell'istituto  nazionale  della previdenza sociale  o  dei  trattamenti  sostitutivi,  esonerativi  o esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   purche'   di vecchiaia.   2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente  legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve  essere  comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente  almeno  sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla  pensione  di vecchiaia.   3. Per gli assicurati che alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge  prestano  ancora  attivita'  lavorativa,  pur  avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore  della  presente legge. In tal caso la comunicazione di cui al  comma  2  deve  essere effettuata non oltre la data in  cui  i  predetti  requisiti  vengono maturati.(1)   4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta'  di  cui ai commi 1 e 3 e con  i  limiti  in  essi  fissati  si  applicano  le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.   5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la  facolta'  di  cui  al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno  del  mese successivo a quello nel quale  e'  stata  presentata  la  domanda  di trattamento pensionistico.   6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al  comma 1 hanno diritto, a domanda,  ad  una  maggiorazione  del  trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo  7  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  in relazione al periodo di continuazione della  prestazione  della  loro opera; la maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti  sostitutivi,  esonerativi  o esclusivi di cui al comma 1, si applicano  le  norme  in  materia  di determinazione della  misura  della  pensione  previste  dai  singoli ordinamenti.   7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al  comma  1,  la cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per  avvenuto  compimento  del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti. ((6))       ----------------

    AGGIORNAMENTO (1)   Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 6, comma 2)  che  la deroga ai termini di comunicazione di cui al  comma  3  del  presente articolo, va riferita agli assicurati  che  abbiano  maturato  ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo  6  entro  i  sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.     ------------------

    AGGIORNAMENTO (6)   Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  il  limite  di  eta'  previsto  per   l'applicazione   delle disposizioni contenute nel presente  articolo,  e'  elevato  fino  al compimento del 65 anno.

Art. 7. (Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e per i residenti all'estero)  

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,  n. 153, e' sostituito dal seguente:   "I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti  anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito  in  virtu'  del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi  o convenzioni internazionali in materia  di  assicurazione  sociale,  a condizione  che  l'assicurato  possa  far  valere  nella   competente gestione pensionistica  un'anzianita'  contributiva  in  costanza  di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".  

2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito  dall'articolo  20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono  abrogate  le  parole:  "ne' alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita'  lavorativa alle dipendenze  di  terzi  fuori  del  territorio  nazionale".  Sono altresi' abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del  decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  11  agosto  1972,  n.  485,  le  parole:  "nonche'  fuori  del territorio  nazionale"  e  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge   12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638.   3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le  pensioni  dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori  e  delle gestioni  previdenziali  dei   lavoratori   autonomi   integrate   al trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi  italiani relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento  al 1  gennaio  1991  fino  a  quando  l'importo   dell'integrazione   al trattamento minimo  non  venga  assorbito  dalla  perequazione  della pensione base.   4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e  del  tesoro,  sono emanate le  norme  regolamentari  di  attuazione  del  secondo  comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8.        (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)  

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di  riforma  dei contratti di formazione e lavoro,  a  favore  dei  datori  di  lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del  Mezzogiorno  di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori  assunti  con  tali contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle  correnti aliquote dei contributi previdenziali ed  assistenziali  dovuti,  una riduzione del 25 per cento.  

2. Per le imprese  artigiane  nonche'  per  quelle  operanti  nelle circoscrizioni che presentano un rapporto  tra  iscritti  alla  prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore  alla  media  nazionale,  la  quota  dei  contributi previdenziali  ed   assistenziali   e'   dovuta   in   misura   fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla  legge  19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun  anno  solare  con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.  

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con  meno  di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei  territori del Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si  applica,  sulle correnti  aliquote  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.  

4. Resta ferma la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori.  

5. Il contratto di formazione e lavoro non  puo'  essere  stipulato per  l'acquisizione  di  professionalita'  elementari,  connotate  da compiti  generici   o   ripetitivi,   individuate,   anche   mediante riferimento ai livelli di  inquadramento,  dai  contratti  collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.  

6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di  formazione  e lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere  mantenuto  in  servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di  formazione e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi  precedenti. A tale fine non si computano  i  lavoratori  che  si  siano  dimessi, quelli licenziati per giusta causa  e  quelli  che,  al  termine  del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato  la  proposta  di  rimanere  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel bienno  precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e  lavoro.  (10) (12)  

7. Il contratto di  formazione  e  lavoro  e'  stipulato  in  forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione  e lavoro e del  relativo  progetto  vengono  consegnate  al  lavoratore dell'assunzione.  

8. In caso di inadempimento da parte  del  datore  di  lavoro  agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore,  l'Ispettorato  del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1  per il lavoratore interessato.  

9. A decorrere dal 1 gennaio  1991  nei  confronti  dei  datori  di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno  ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto, ((quando esse non siano  effettuate  in  sostituzione  di  lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati  per  giustificato  motivo oggettivo o per riduzione del personale  o  sospesi)),  i  contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assuzioni  possono  essere effettuate con richiesta nominativa, secondo  le  modalita'  indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente  comma  effettuate  da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non  sono  dovuti  i  contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.   10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma  1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:   "a-bis) liste di mobilita': lavoratori  da  lungo  tempo  in  cassa integrazione  o  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  da   lungo periodo". ------------------ AGGIORNAMENTO (10)   Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299  ,  convertito,  con  modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che la misura di cui al comma 6 del presente articolo, e' elevata  al sessanta per cento. ------------------ AGGIORNAMENTO (12)   La legge 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma  2) che " al fine sia di accelerare la  realizzazione  dei  piani  e  dei programmi dell'Infm e dell'Enea  sia  di  incrementare  l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai  diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono  autorizzati,  nei  limiti delle proprie disponibilita' di  bilancio,  incluse  le  entrate  non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare  previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata  non  superiore  a  cinque  anni  con   personale   anche   di nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati  altresi'  a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni  e   integrazioni,   eventualmente   finalizzati   alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto,  e  comunque  in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6".

Art. 9.                       

(Aliquote contributive).   1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 5  novembre  1968,  n. 1115, e' stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle  quali  l'intervento  e' stato  esteso,  in  via  permanente,  con  successivo   provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo  2  della legge 27 luglio  1979,  n.  301,  un  contributo  pari  a  0,6  punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione  determinata a norma  dell'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, rispettivamente a carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori interessati.

CAPO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10. (Fondo comune regionale)   1. Per l'anno 1991 la  quota  del  15  per  cento  dell'imposta  di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti  analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della  legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 12,42, per cento.   2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo  8 della legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e'  integrato  dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del  fondo  stesso  pari  a lire  6.300  miliardi  per  l'anno  1991.  Il  fondo  comune,   cosi' determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1,  comma 2, della legge 1› febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed  erogato con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al  bilancio  dello  Stato  le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta  legge  n.  40 del 1989.   3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2,  valutato  in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:   a) quanto a lire 208 miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6862  dello   stato   di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;   b) quanto a lire 192 miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  2600  dello   stato   di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1991;   c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.

                              Art. 11.                      (Fondo garanzia autostrade)     1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade  e  le  ferrovie metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi  (SARA) per  la  costruzione   delle   autostrade   Roma-Alba   Adriatica   e Torano-Pescara, nonche' di  quelli  contratti  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.   2. Alle finalita' di cui al comma 1,  il  predetto  Fondo  provvede utilizzando le  disponibilita'  finanziarie  ad  esso  affluite,  ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo  15  della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di  3  lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della  legge  12 agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a  3  lire  e  a  9 lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644.   3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498. (( 13 ))     ---------------

    AGGIORNAMENTO (13)   La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma 1021)  che  il  sovrapprezzo  tariffario  autostradale  previsto  dal presente articolo e' soppresso. A decorrere dal l°  gennaio  2007  e' istituito, sulle tariffe di  pedaggio  di  tutte  le  autostrade,  un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal  l°  gennaio  2007,  a  2,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi  di  pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio  2007,  a 7,5 millesimi di euro  a  chilometro  dal  l°  gennaio  2008  e  a  9 millesimi di euro a chilometro dal l°  gennaio  2009.  I  conseguenti introiti sono dovuti ad  ANAS  Spa,  quale  corrispettivo  forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l' adduzione  del  traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso  la  manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento  e  il  miglioramento  delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.

Art. 12.  (Fondo perequativo per le camere di commercio)  

1. A decorrere dal 1991 gli importi  del  diritto  annuale  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.  

2. Ciascuna camera di commercio e' tenuta  a  versare  in  apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle  camere  di  commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate  eccedenti  quelle  ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate  per l'anno  1990  derivanti  dal  diritto   annuale,   maggiorate   delle variazioni percentuali del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni  dalla  data  di  scadenza  del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro  gli ulteriori novanta giorni,  salvo  conguaglio  finale.  Sui  ritardati versamenti e' dovuto un interesse pari al  70  per  cento  del  tasso ufficiale di sconto.  

3. L'ammontare del conto e' annualmente ripartito tra le camere  di commercio con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianata, di concerto con il Ministro delle finanze e con  il Ministro del  tesoro,  sentita  l'Unione  italiana  delle  camere  di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una  base  di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990  derivante  dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  638,  e  che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle  singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.  

4. La riscossione  coattiva  del  diritto  avviene  invece  tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.  

5. Le disposizioni dell'articolo 15 - quinquies  del  decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della  legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono  estese,  relativamente  agli  atti  di propria competenza, alle camere di commercio. Il  sistema  utilizzato e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

                              

Art. 13.                      (Utilizzazione delle risorse                        destinate al commercio)  

1. Le autorizzazioni di  spesa  destinate  al  finanziamento  degli interventi  previsti  dalla  legge  10  ottobre  1975,  n.   517,   e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  121,  eventualmente non  impegnate  alla  chiusura  di  ciascun  anno,   possono   essere destinate,  con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la programmazione  conomica  (CIPE),  in  deroga  alla  riserva  di  cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975,  al  finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

                               Art. 14.                        (Canone radiotelevisivo)   1. La lettera b) del numero 125 della tariffa  annessa  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,  gia' sostituita dall'articolo 1 del decreto legge 1o febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n.  90,  e' sostituita dalla  lettera  b)  di  cui  alla  tabella  allegata  alla presente legge.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990                                COSSIGA                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASALLI

                              TABELLA.                                                         (articolo 14)     ===================================================================== Numero         Indicazione degli atti       Ammontare      Modo di ordine            soggetti a tassa         della tassa    pagamento _____________________________________________________________________ 125           ..........................              b) per ogni abbonamento alle              diffusioni televisive,              per anno solare..........        8.000       ordinario _____________________________________________________________________ Note: Le  tasse  di  cui  alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire  4.100  o  di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1969, n. 362). =====================================================================

   

 

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