Eureka Previdenza

Legge 508 del 21 novembre 1988

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Vigente al: 28-6-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento

1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.

2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.

6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

Misura e periodicita' delle indennita' di accompagnamento

1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.((1))

2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.((1))

3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.((1))

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. ((1))

5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'.

-------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."

Art. 3.

Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali

1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.(3) ((5))

2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) (4)

------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi: a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988; b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988; c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988; d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988." ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1 gennaio 2002". ---------------- AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."

---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 467) che " L'importo dell'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."

Art. 4.

Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali

1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.

2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) ((4))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."

------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 17) che "A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'".

Art. 5.

Norme transitorie

1. Ai ciechi assoluti, di eta' inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verra' erogata, in sostituzione della medesima, l'indennita' di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sara' soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, ne' ad ulteriori aumenti.

Art. 5-bis

(( (Indennita' di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati). ))

(( 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 e' aumentata del 45 per cento )).

Art. 6.

Abrogazioni


1. E' abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 marzo 1992, n. 106, (in G.U. 1a s.s. 25/03/1992, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289".

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,

valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle indennita' di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla

normativa sulle pensioni di guerra".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 
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