Eureka Previdenza

Circolare 134 del 29 settembre 2004

Oggetto:Trasformazione titolo. Sentenze n. 8433 e n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
SOMMARIO:

I titolari di pensione di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità

Con messaggio n. 23276 del 20 luglio 2004 è stato indicato di sospendere la definizione delle domande pendenti di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.
A scioglimento della riserva di cui al predetto messaggio si forniscono le seguenti istruzioni.
1. Premessa.
Con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 è stata ammessa la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità nonchè la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia aderendo all’orientamento assunto dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte l'articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, di revisione dell'invalidità pensionabile, consentendo la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, si ricollega ad un concetto, più generale ed immanente nel sistema, di posizione assicurativa, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato nelle diverse fattispecie pensionistiche.
La medesima Corte aveva precisato che “una volta ammessa ‑ in linea di principio ‑ la mutabilità del titolo della pensione, è allora evidente che il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la vecchiaia, che è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il cuore del sistema previdenziale e, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso. Da ciò, tuttavia, non consegue che lo stesso legislatore abbia escluso l’ipotizzabilità di una conversione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità”.
2. Sentenze n. 8433 e n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Sulla questione della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e in pensione di anzianità si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispettivamente con sentenze n. 8433 del 4.5.2004 e n. 9492 del 19.5.2004, in quanto si trattava di problematica che aveva dato luogo a contrasto di giurisprudenza.
3. Sentenza n. 8433 del 2004: mutabilità della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.
Con sentenza n. 8433 del 4.5.2004 le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, affermano che “nel sistema previdenziale, il trattamento per l’invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati … e, collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro … ; ad esso corrispondono - in relazione ad un’unica posizione assicurativa - le esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell’art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. In relazione a questo rapporto tra le due forme previdenziali si deve anche ritenere … l’idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti per l’attribuzione dell’una o dell’altra prestazione.”
Secondo la Corte “un collegamento con la tutela per la vecchiaia è stato stabilito dall’art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, con il quale si disponeva, stabilendo i limiti reddituali per l’erogazione della pensione di invalidità, che in caso di sospensione per il superamento di tale soglia il trattamento era comunque erogato al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Questo assetto normativo va ora raffrontato con quello risultante dalla legge n. 222/1984, con la quale … la pensione di invalidità è stata sostituita da due prestazioni differenziate (in funzione della distinzione tra invalidità parziale, invalidità totale o inabilità), restando peraltro concettualmente unitario il rischio tutelato.”
La Cassazione individua “la fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di invalidità e pensione di vecchiaia” nell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 che stabilisce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione “le considerazioni svolte portano ad affermare che tale regola, posta dall’art. 1 decimo comma della legge n. 222/1984, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l’entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno.”
Per effetto dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza in parola i titolari di pensione di invalidità continuano ad essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia secondo le istruzioni fornite con circolare n. 91 del 15 maggio 2002.
4. Sentenza n. 9492 del 2004: immutabilità dei trattamenti di invalidità in pensione di anzianità.
La Corte di Cassazione, esaminando a Sezioni Unite la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, con sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004 ha fissato il seguente principio di diritto “il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento ... sulla base dell’anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell’attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione”, disciplina peraltro richiamata per l’assegno ordinario di invalidità dall’articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Secondo la Corte la garanzia costituzionale opera per le pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età.
La medesima garanzia costituzionale non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale diversa.
Pertanto la Corte di Cassazione osserva che “non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità”.
In relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame sono modificati i principi sinora seguiti per la trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.
Le domande tendenti a trasformare la pensione di invalidità e l’assegno di invalidità in pensione di anzianità devono essere respinte.
I trattamenti di invalidità suddetti conservano il loro titolo e continuano ad essere assoggettati alla relativa disciplina vigente.
5. Applicazione dei nuovi principi.
I principi sopra delineati, stante i pregressi contrasti giurisprudenziali, trovano applicazione a decorrere dalla data della presente circolare.
Relativamente alle domande di trasformazione già presentate continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 se alla data della presente circolare ricorrono i prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione nonchè di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
6. Titolare di trattamento di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Articolo 2-ter della legge 16 aprile 1974, n. 114.
Nulla è innovato per quanto concerne le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Dette domande - in presenza dei requisiti di legge - sono suscettibili di accoglimento secondo le richiamate disposizioni (circolare n.60006 Prs del 5 agosto 1974 e circolare n. 91 del 15.5.2002 p. 4).
Al riguardo si richiama l’articolo 2-ter del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.114, secondo cui “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”.
7. Titolare di pensione di invalidità. Reiezione della domanda di pensione di inabilità.
Per completezza si confermano le istruzioni della circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, p.2.2.1 secondo cui è stata esclusa la possibilità di liquidazione della pensione di inabilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa vigente anteriormente alla legge n.222 del 1984. Tale criterio deve ritenersi tuttora operante, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia (sentenze n. 1116 del 1988 e n 205 del 1995 della Corte Costituzionale e sentenza n.8504 del 2000 della Corte di Cassazione).
Pertanto la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è suscettibile di accoglimento (v. circolare n. 91 del 15 maggio 2002, p. 6).
IL Direttore Generale
Crecco