Eureka Previdenza

Circolare 167 del 9 settembre 1986

Oggetto:
Coordinamento dell'art. 2 ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella legge n. 114/1974 con la normativa della legge n. 222/1984 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile".

A norma dell'articolo 2 ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella
legge n. 114/1974 "Il titolare di pensione liquidata a carico delle
gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli
artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali ha diritto a
liquidare la pensione prevista dall'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i
requisiti risultino perfezionati nella assicurazione stessa
indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali
predette".
A seguito dell'entrata in vigore della legge n.222/1984 (Revisione
della disciplina dell'invalidita' pensionabile) si e' posto il problema
di coordinare le norme del citato art. 2-ter con quelle contenute nella
nuova legge accertando, in particolare, se e a quali condizioni il
titolare di pensione di invalidita' a carico delle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi possa essere ammesso a liquidare nell'assicurazione
comune l'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', prestazione,
quest'ultima, che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 222/1984
(1) non spetta ai titolari di pensione di invalidita' con decorrenza
anteriore al 1 agosto 1984.
La questione e' stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto il quale - sulla scorta dei pareri espressi al riguardo dal
Comitato Speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ha adottato, nella
seduta del 25 luglio 1986, la deliberazione n. 151 che si riporta in
allegato.
In conformita' ai principi enunciati con la predetta deliberazione e
con riguardo alle varie situazioni che possono in pratica ricorrere si
forniscono le seguenti istruzioni.
1. Domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita'
ordinari o privilegiati) a carico dell'A.G.O. presentata da
titolare di pensione di vecchiaia a carico di una Gestione
speciale.
Nell'ipotesi in esame non sussistono problemi applicativi dal
momento che gli interessati, per definizione, hanno gia' superato l'eta'
pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) alla data di
presentazione della domanda di assegno o di pensione a carico
dell'A.G.O.: ricorrendo la preclusione di cui all'art. 3 della legge n.
222/1984 (a mente del quale le prestazioni in questione non possono
essere liquidate quando la richiesta venga avanzata successivamente al
compimento dell'eta' pensionabile) la domanda deve essere
conseguentemente respinta.
2. Domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita'
(ordinari o privilegiati) a carico dell'A.G.O. presentata da
titolare di pensione di invalidita' liquidata con decorrenza
anteriore al 1 agosto 1984 a carico di una Gestione speciale.
Nell'ipotesi in esame e' necessario distinguere a seconda che la
domanda sia rivolta a conseguire l'assegno di invalidita' ovvero la
pensione di inabilita'.
2.1 Domanda di assegno di invalidita'.
In caso di domanda di assegno di invalidita' presentata da titolare
di pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale non si
rinviene, nella legge n. 222, alcuna preclusione al riconoscimento del
diritto all'assegno ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 114/1974: ne
consegue che, in presenza dei prescritti requisiti (domanda presentata
prima del conseguimento dell'eta' pensionabile, sussistenza dei requisiti
contributivi e medico-legali ex lege n. 222 (2) deve farsi luogo al
riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita'.
2.2 Domanda di pensione di inabilita'.
La domanda di pensione di inabilita' presentata dal titolare di
pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale deve essere
respinta, anche in presenza dei requisiti amministrativi e medico-legali,
essendo esclusi dal diritto alla pensione di inabilita' i titolari di
pensione di invalidita' con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984.
Occorre peraltro considerare che il pensionato della Gestione
speciale puo' richiedere ed ottenere, per quanto detto al precedente
punto 2.1, la liquidazione dell'assegno di invalidita': una volta
ottenuta la titolarita' dell'assegno viene meno la preclusione di cui
sopra si e' detto (titolarita' di pensione di invalidita' con decorrenza
anteriore al 1 agosto 1984) e non sussistono, conseguentemente, ostacoli
al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita'.
Cio' significa che l'effettivo conseguimento del diritto all'assegno
di invalidita' - per effetto del quale sia maturata in favore del
richiedente almeno una rata mensile dell'assegno stesso - costituisce
condizione indispensabile per il successivo riconoscimento del diritto
alla pensione di inabilita' qualora sussistano tutte le altre condizioni
(domanda presentata prima del compimento dell'eta' pensionabile e
sussistenza dei requisiti amministrativi e medico-legali) richieste a tal
fine dalla legge n. 222.
3. Domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita'
(ordinari o privilegiati) a carico dell'A.G.O. presentata da
titolare di pensione di anzianita' a carico della Gestione
speciale.
L'ipotesi in esame assai difficilmente dovrebbe verificarsi.
Ove cio' accadesse il pensionato della Gestione speciale potrebbe
liberamente chiedere ed ottenere la liquidazione delle prestazioni ex
lege n. 222/1984 non sussistendo in questa ultima legge alcuna
preclusione al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(2) La circostanza che il richiedente l'assegno sia gia' titolare di
pensione di invalidita' non puo' di per se' costituire presunzione della
sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti dall'art. 1 della legge
n. 222/1984 essendo questi diversi e piu' severi rispetto a quelli
richiesti dall'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939.
ALLEGATO
DELIBERAZIONE N. 151 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 25
luglio 1986).
OGGETTO: Coordinamento dell'art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 convertito
nella legge n. 114/1974 con la normativa della legge n. 222/1984
"Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile".
- OMISSIS -