Eureka Previdenza

Circolare 77 del 24 maggio 2019

OGGETTO:     

Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti

 
SOMMARIO:     

Con la presente circolare si forniscono istruzioni e chiarimenti in materia di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale alla luce delle novità normative introdotte dai commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

INDICE:

1.  Premessa

2.  Destinatari dell’indennizzo (articolo 1, comma 283)

2.1 Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento

2.2 Requisiti e condizioni

3.  Decorrenza del trattamento

4.  Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1, comma 284)

5.   Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1, comma 284)

6.  Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo

7.  Cause di incompatibilità

8.  Durata dell’indennizzo

 
1.   Premessa

Sul supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

L’articolo 1 della citata legge, ai commi 283 e 284, ha previsto quanto segue:

“283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni” (Allegato n. 1).

Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diviene una misura strutturale; conseguentemente è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che finanzia l’indennizzo.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nei paragrafi che seguono, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme in vigore ed alle istruzioni già fornite dall’Istituto in materia.

In particolare, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo, nonché utilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite con le circolari n. 111 del 25 maggio 1996, n. 39 del 18 febbraio 1998 e n. 20 del 21 gennaio 2002.

 
2.   Destinatari dell’indennizzo (articolo 1, comma 283)

2.1 Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii. (Allegato n. 2), richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale di cui alla legge di bilancio 2019, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

    attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
    attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge n. 449/1997 (cfr. la circolare n. 39/1998) rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:

    i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
    gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.

Alla luce dell’articolo 1 sopra citato, a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:

    gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
    gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’articolo 4, comma 1, lett. h), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e ss.mm.ii. (Allegato n. 3), ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
    gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.

Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.

In merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, come già specificato alle Strutture territoriali con il messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, deve tenersi conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.

2.2 Requisiti e condizioni

L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996, come di seguito riepilogati:

    abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
    risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212/2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.

La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.

L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:

    abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale.
    In merito alla cessazione dell’attività commerciale, si precisa che possono beneficiare della misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996 al momento della domanda, coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
    La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda);
    abbiano riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell'attività commerciale all’ente comunale.
    In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso.
    Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
    il soggetto titolare dell'attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
    Si rammenta che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione per l’erogazione del trattamento (cfr. in proposito le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 27675 del 20.12.2011 e n. 847 del 23.01.2012).
    Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la Struttura territoriale compente non dovrà trasmettere la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma tenerla in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione.

 
3.   Decorrenza del trattamento

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, in presenza di tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Come evidenziato al precedente paragrafo, la cancellazione dal Registro delle imprese, di cui alla precedente lettera c), è una condizione essenziale per l’erogazione del trattamento.

Nell’ipotesi in cui la suddetta cancellazione abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Qualora, invece, la cancellazione risulti in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di indennizzo.

La decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni illustrate con la presente circolare, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

 
4. Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1, comma 284)

L’indennizzo introdotto dalla legge di bilancio 2019, come illustrato in premessa, è diventato una misura strutturale; tuttavia, la concessione dello stesso rimane subordinato, come già stabilito dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, alla disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.

Ciò posto, al fine di garantire le finalità delle disposizioni in commento, l’articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018, congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo, ha anche ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii., nella misura e secondo le modalità previste nel medesimo decreto.

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamente alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%. Tale aliquota, per la quota pari allo 0,07%, è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 207/1996, mentre, la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

 
5. Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva (articolo 1, comma 284)

Come già specificato, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, introdotto dalla legge di bilancio 2019, è concesso dall’Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 207/1996.

L’Istituto effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione della prestazione in commento.

Come previsto al comma 284 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, “qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma”.

In caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità stabilite al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 207/1996.

Ai fini dell’eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, il monitoraggio riguarderà sia le entrate contributive sia gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni e sarà finalizzato alla verifica del loro relativo equilibrio, anche in via prospettica.

 
6. Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo

La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essere indirizzata alla Struttura territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”,  accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

L’istruttoria delle domande deve essere effettuata dalle Strutture territoriali competenti, come di consueto, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012, verificando, in particolare, tramite gli archivi dell’Istituto, i dati forniti e le dichiarazioni rese dall’interessato nella domanda.

Si rammenta che le domande che le Strutture territoriali, a seguito dell’istruttoria, ritengono di non poter accogliere, devono essere trasmesse alla Direzione centrale Pensioni - Area Contenzioso dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della Gestione separata e delle forme esclusive dell’Ago, utilizzando esclusivamente il Sistema Gestione Documentale (SGD), per essere sottoposte all’esame del competente Comitato, che decide sulla concessione degli indennizzi in via definitiva (cfr. la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004 e il messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, paragrafo 1.3).

La domanda deve essere corredata della scheda istruttoria, allegata alla presente circolare (Allegato n. 4). Tale scheda deve essere debitamente compilata, datata, firmata in modo leggibile e deve indicare i motivi ostativi all’accoglimento, nonché contenere la relativa documentazione a supporto.

Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l’Autorità giudiziaria.

I provvedimenti di accoglimento continuano invece ad essere adottati direttamente dalle Strutture territoriali.

 
7.   Cause di incompatibilità

L'indennizzo, come stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Si ribadisce, pertanto, che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.

In proposito, si precisa che non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice (cfr. la circolare n. 12 del 1 febbraio 2008). Pertanto, la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti non impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo.

L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo non sarà possibile né rispristinare l’erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata.

In merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la prestazione in argomento è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

Pertanto, sono confermate le istruzioni fornite dall’Istituto alle Strutture territoriali con il messaggio n. 7384/2014, paragrafo 1, e con il successivo messaggio n. 604/2015, paragrafo 3.

L’indennizzo non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia.

 
8. Durata dell’indennizzo

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), ai sensi dell’articolo 19-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/ 2009, l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

Allegato N.4