Eureka Previdenza

Circolare 10 del 29 gennaio 2019

OGGETTO:     
Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
SOMMARIO:
La presente circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

INDICE

1.  Premessa

2.  Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata

3.  Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”

4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota 100”

1.  Premessa

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 23 del 28/01/2019, ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico.

In particolare, l’articolo 14 introduce la pensione anticipata “quota 100”, l’articolo 15 individua i requisiti contributivi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata, e l’articolo 22 prevede la possibilità di concedere un assegno straordinario, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100”.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l’attuazione di tali disposizioni con riguardo all’assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al citato decreto legislativo, nonché alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2.  Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata

Le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l’accesso agli assegni straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma ne subordinano il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il periodo massimo di fruizione delle prestazioni in argomento.

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

La decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi, nei confronti dei quali non trovano applicazione - fino al 31 dicembre 2026 - gli adeguamenti della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo  n. 148/2015, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento.

Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

Resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all’articolo 15 del decreto-legge in argomento.

Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti del citato articolo 15.

3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”

L’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 consente di accedere alla pensione anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 14 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lett. b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015.

Diversamente, l’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, al comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 4/2019, i Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dal citato articolo 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.

Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.

La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.

Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.  

Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

4.  Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota 100”

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge in esame, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele     

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