Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità

(circ.94/2015) (circ.174/2017) (msg.4658/2019)

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare  a  tempo  pieno  un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità

(circ.94/2015) (circ.174/2017) (msg.4658/2019)

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare  a  tempo  pieno  un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.

Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto

Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto (circ.174/2017)

L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento.

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di  società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente,  può ottenere l’incentivo  al pari  di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono  la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale  e la cui partecipazione alla società  non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Adempimenti del richiedente

Adempimenti del richiedente (circ.174/2017)

Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in  legge  n. 40 del 2007.
Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

Sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa

Sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa

Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.

Termine per la presentazione della domanda

Termine per la presentazione della domanda

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza,  domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI,  la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.

Rapporto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI

Rapporto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Contribuzione figurativa

Contribuzione figurativa

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

Aspetti procedurali

Aspetti procedurali

Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo  da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.

Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.

Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione

Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione (msg.4658/2019)

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Le disposizioni normative sopra richiamate, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedono la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.

In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).

Al fine di evitare che ciò avvenga, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.

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