Eureka Previdenza

Messaggio 2002 del 19 marzo 2015

OGGETTO: D.L. 24 giugno, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Ulteriori istruzioni operative in merito all’applicazione dell’art. 25, comma 6bis.
Con Circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 sono state illustrate le novità introdotte dall’art. 25 della Legge 114/2014 in materia di “semplificazione per i soggetti con invalidità” e, in particolare, le nuove modalità dell’accertamento sanitario per revisione, in coerenza con il dettato dell’art. 20, comma 2 della Legge 102/2009.
Per tale nuova attività sono state emanate le prime istruzioni operative con il messaggio 715 del 30/01/2015, e l’Istituto, come noto, sta seguendo un cronoprogramma che ha già consentito la definizione dei calendari di visita, l’invio delle relative convocazioni con raccomandata A/R e l’avvio delle visite mediche.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle procedure operative da seguire in questa prima fase.
Ciascuna seduta di Commissione medico legale potrà avere come esito una delle seguenti situazioni:

  • Verbale con espressione del giudizio medico legale (GML) conclusivo per visite effettuate in prima convocazione o in seconda convocazione per precedente assenza, ovvero per visite effettuate in data antecedente (visite domiciliari per accertata intrasportabilità, acquisizione di documentazione e/o accertamenti specialistici già richiesti in occasione della visita).
    In tal caso si prospettano le seguenti possibilità:
    1. GML che conferma – ai fini della prestazione – il precedente giudizio medico legale: i benefici già in godimento continuano a essere erogati o fruiti senza soluzione di continuità. La struttura territoriale dovrà aggiornare con procedura REVSAN il DB Pensioni, inserendo la nuova eventuale data di revisione;
    2. GML difforme dal precedente:
      1. GML di invalido in misura inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo: la sede procederà alla revoca dei benefici economici eventualmente in godimento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale, effettuando l’eventuale lavorazione di indebito per i ratei, successivi a tale data, già posti in pagamento;
      2. GML di invalido in misura inferiore alla precedente, ma comunque pari o superiore al 74% ovvero di cieco parziale in soggetto già cieco assoluto: previo espletamento della fase concessoria, la sede territoriale procederà alla ricostituzione della posizione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale ed alla lavorazione dell’eventuale indebito per i ratei, successivi a tale data, già posti in pagamento;
      3. GML di invalido o cieco in misura superiore alla precedente con diritto ad un beneficio maggiore: previo espletamento della fase concessoria, la sede procederà alla ricostituzione della posizione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale.
  • Verbale di visita con sospensione del GML per visita effettuata in pari data e conclusasi con richiesta di ulteriore documentazione e/o accertamenti specialistici: un collaboratore sanitario/amministrativo, a tal fine già individuato dal responsabile della U.O. medico legale, curerà il monitoraggio della relativa evidenza. Alla ricezione degli accertamenti, il caso verrà definito nel corso della prima seduta utile, con espressione del GML. I successivi adempimenti recepiscono quanto illustrato sub a) e b) del precedente punto 1).
  • Visita non effettuata per accoglimento di richiesta di visita domiciliare: un collaboratore sanitario/amministrativo, a tal fine già individuato dal responsabile della U.O. medico legale, ne curerà la tempestiva programmazione, secondo le modalità consuete; il caso verrà definito nel corso della prima seduta utile con espressione del GML. I successivi adempimenti recepiscono quanto illustrato nelle casistiche sub a) e b) del precedente punto 1).
  • Visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni: le posizioni rimarranno a disposizione dell’U.O. medico legale che, su iniziativa del cittadino e previa valida giustificazione, potrà procedere in qualsiasi momento all’effettuazione dell’accertamento, purché non abbia avuto luogo il provvedimento di revoca. Le liste degli assenti saranno gestite centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, in base all’esito della spedizione postale. In merito saranno fornite a breve ulteriori istruzioni.

 
In particolare, in base all’esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali:

  1. “ricevuta di ritorno”, “respinta al mittente”, ”ricevuta di avvenuta consegna PEC” (in caso di accertamento del buon esito della comunicazione postale d’invito a visita);
  2. “compiuta giacenza”;
  3. “sconosciuto all’indirizzo“, ”trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell’interessato (ad es.: tramite l’anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all’U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
  4. “mancanza di esito postale”.

In tutti i casi sopra descritti, prima che si dia luogo al provvedimento di revoca i cittadini che giustificano l’assenza potranno essere sottoposti ad accertamento sanitario. L’eventuale GML di non conferma avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione medico legale dell’accertamento stesso.
La revoca della prestazione, effettuata dalla Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita e sarà immediatamente comunicata alle sedi territoriali a carico delle quali resterà la lavorazione dell’eventuale indebito.
Si sottolinea, inoltre, la necessità di integrare le Commissioni con la presenza di un operatore sociale a beneficio di tutti quei soggetti per i quali risulti un riconoscimento di handicap con revisione.
Contestualmente alla revisione di un beneficio di invalidità civile, cecità o sordità, sarà in ogni caso possibile procedere alla verifica della permanenza dei requisiti medico legali di un riconoscimento di handicap, in capo al medesimo assistito, indipendentemente dalla indicazione o meno sul verbale di originaria concessione di una revisione ovvero in presenza  di una revisione più a lungo termine.
Si precisa, al fine della corretta interpretazione dell’art.4 “Emolumenti” dei contratti dei medici rappresentanti delle associazioni di categoria ANMIC, UIC, ENS ed ANFFAS e degli operatori sociali/esperti ratione materiae, che il relativo compenso è articolato sulla base della partecipazione alle diverse sezioni di lavoro, laddove la sessione antimeridiana delle visite ambulatoriali/domiciliari ha termine alle ore 13 e la sessione pomeridiana, previa sospensione dell’attività per un’ora, ha inizio alle ore 14, protraendosi sino al termine dei lavori.
Si invitano i destinatari del presente messaggio a garantirne la più ampia diffusione con le consuete modalità.
Il Direttore centrale Assistenza e Invalidità Civile
Marco Ghersevich
 
Il Direttore centrale Organizzazione
Cristina Deidda
 
Il Direttore centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Giulio Blandamura