Eureka Previdenza

Circolare 165 del 25 luglio 1989

SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.      Oggetto:

Chiarimenti   vari   in   materia   di   prestazioni  pensionistiche forniti alle Sedi a seguito di quesiti.               

Al fine di assicurare la necessaria uniformita' di indirizzi nell'area pensioni e nell'intento di razionalizzare e ottimizzare i rapporti delle S.A.P. con la Direzione centrale si e' venuti nella determinazione di dare periodica diffusione alle risposte fornite a ricorrenti quesiti in materia di prestazioni pensionistiche.          L'aggiornamento della presente circolare avverra', trasmettendo di volta in volta, con messaggio via terminale, copia della risposta fornita ai singoli quesiti, con l'omissione peraltro dei riferimenti specifici. 1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI    Articolo 6, 3ø comma, della legge 11.11.1983, n. 638    Circolare n. 60095 A.G.O. del 7.3.1984                                                              

2     QUESITO          Opportunita', nel caso di titolari di piu' pensioni inferiori al minimo, di integrare  al minimo, secondo il preciso disposto dell'articolo 6, terzo comma, della legge n. 638/1983, la pensione a carico del F.P.L.D. liquidata sulla base di oltre 780 contributi settimanali allorquando alla pensione stessa, avente decorrenza dal 1ø giugno 1985 in poi, non e' dovuta la maggiorazione ex articolo 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980, abrogato dall'articolo 4 della legge n. 140/1985. La citata disposizione, nei casi di specie, potrebbe considerarsi abrogata in quanto, non spettando il beneficio della maggiorazione, avrebbe effetti penalizzanti per i pensionati.    CHIARIMenti          Gli effetti negativi rilevati sono determinati, in via generale, non dall'attribuzione del trattamento minimo sull'una o l'altra pensione, ma dal trattamento complessivo costituito dall'importo a calcolo della pensione non integrata in aggiunta al MINIMO STEsso.          L'articolo 6, terzo comma, della legge n. 638/1983, peral- tro, per i vari casi di plurititolarita' di pensioni integrabili, specifica soltanto su quale di esse e' dovuta la integrazione, senza alcun riferimento al trattamento complessivo in conseguenza spettante; detto trattamento complessivo puo', pertanto, risultare o meno il piu' favorevole, a seconda dell'importo a calcolo dell'altra PENSIONE.                                                              

3          Ed infatti, nelle singole fattispecie gli effetti negativi possono verificarsi - e si verificano - a prescindere dalla circostanza che alla pensione A.G.O. integrata al minimo non competa la maggiorazione ex articolo 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980 ed a prescindere anche dalla avvenuta parificazione, dal 1ø gennaio 1988, dei trattamenti minimi dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti.          Cio' premesso, in assenza di modifiche legislative, non e' possibile derogare al preciso disposto dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 638/1983 e, pertanto, in presenza di pensione A.G.O. liquidata sulla base di oltre 780 settimane di contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa, la integrazione al minimo e' da erogare su detta pensione, anche se alla stessa non e' dovuta alcuna MAGGIORAZIone. 2 - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/1985    Circolare n. 60117 /A.G.O. del 9.3.1987 2.1 - RECUPERO DI SOMME PER INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NON       SPETTANTE IN BASE ALLA NORMATIVA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE       ILLEGITTIMA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE     QUESITo          Perplessita' circa la trattazione di pratiche di recupero per integrazione al trattamento minimo attribuita, per i periodi anteriori al 1ø ottobre 1983, in erronea applicazione della normativa all'epoca vigente.     CHIARImenti          A far tempo dalla data dalla quale la normativa che ha determinato la situazione debitoria ha cessato di avere efficacia per effetto della sentenza n. 314/1985, e cioe' dal 12 dicembre 1985, non possono adottarsi provvedimenti che presuppongono la applicazio- ne delle disposizioni dichiarate incostituzionali.          Dalla data suddetta, quindi, non possono iniziarsi azioni di recupero e devono essere, altresi', sospese quelle gia' in corso alla stessa data, a prescindere dalla presentazione di domanda da parte degli interessati.          Per quanto riguarda, invece, le eventuali somme gia' recupe- rate entro la data del 12 dicembre 1985, le stesse sono da conside- rare legittimamente acquisite e possono essere in tutto o in parte rimborsate agli interessati che presentino o abbiano presentato domanda di applicazione retroattiva della sentenza n. 314/1985; il rimborso, in tali casi, puo' essere disposto, nei limiti prescrizionali, qualora alla data della domanda sussista la condizione di pendenza del rapporto previdenziale di cui al punto 3.2.1 della circolare n. 60117 A.G.O. del 9 marzo 1987.          Ai fini suddetti, e cioe' della totale o parziale restituzione delle somme gia' legittimamente recuperate, non possono                                                               4 considerarsi utili le richieste di sanatoria ex articolo 80 del R.D. n. 1422/1924 o ex articolo 52 della legge n. 88/1989, trattandosi di atti che presuppongono l'accettazione del provvedimento di revoca della integrazione; sono, invece, pienamente validi allo scopo gli atti con i quali si richiede l'applicazione della sentenza di che TRATTASI. 2.2 - DOMANDE DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIO-       NALE SOTTOSCRITTE DAL PATRONATO     QUESITo          Validita' delle domande di applicazione retroattiva della sentenza sottoscritte dal Patronato, anziche' dal pensionato.     CHIARImenti          Le richieste di applicazione retroattiva della sentenza n. 314, presentate successivamente alla data della sentenza, anche in forma di ricorsi,possono considerarsi validamente  inoltrate anche se sottoscritte, anziche' dal pensionato interessato, dal Patronato munito di delega.          Infatti, fermo restando che le domande di prestazione, come e' noto, devono essere sottoscritte personalmente dagli interessati, nei casi di specie si e' considerato che non si e' in presenza di richieste di prestazione autonoma, bensi' di richieste di somme per differenze di importo relative alla misura della prestazione gia' LIQUIDATA.          Ai fini della possibilita' di considerare come domande di arretrati le richieste in argomento e' condizione necessaria che le stesse siano corredate da delega ad hoc sicuramente contestuale rilasciata per l'occasione dal pensionato o dagli eredi del medesi- mo, non potendosi ritenere idonea la eventuale delega rilasciata ad altro scopo precedentemente alla pronuncia della Corte Costituziona- LE.          Si aggiunge, inoltre, che eventuali irregolarita' delle domande in argomento (richieste accompagnate da deleghe di cui non risulta la data del rilascio; richieste sottoscritte dal Patronato senza delega ad hoc; ecc.) non possono essere sanate a posteriori, ferma restando a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda gia' inoltrata, dato che e' da escludere la possibilita' del rilascio di deleghe con efficacia retroattiva.In tali situazioni, quindi, ai fini che interessano si rende necessaria la presentazione di nuove regolari domande sottoscritte direttamente dal pensionato o dagli eredi del medesimo, ovvero dal Patronato munito di contestuale DELEGA AD hoc. 3 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI     EX COMBATTENTI     Art. 6 della legge 15.4.1985, n. 140.    Circolare n. 60105 A.G.O. del 25. 5.1985    Circolare n. 60112 A.G.O. del  3.10.1986    Circolare n. 60013 A.G.O. del 22.11.1986    Circolare n. 60118 A.G.O. del 21. 4.1987                                                               5 3.1 - MAGGIORAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 140/1985 IN FAVORE DI       PARTICOLARI CATEGORIE DI BENEFICIARI      QUESIti          Diritto o meno alla maggiorazione ex art. 6 da parte di: a) vedove di guerra rimaritate; b) pensionati in possesso della qualifica di equiparati agli orfani    DI GUERra; c) prigionieri dei tedeschi; d) civili reduci dall'internamento; E) PROFUGHi; F) DISERTOri; G) PATRIOTi.       Chiarimenti a) A favore delle vedove di guerra rimaritate - in presenza delle    altre condizioni previste dalla norma - si e' ritenuta legittima    la erogazione della maggiorazione de qua atteso che la    circostanza di aver contratto nuovo matrimonio, secondo la    giurisprudenza corrente, non muta il presupposto fondamentale per    l'attribuzione dei benefici, che e' da ravvisare nella particolare    situazione di benemerenza conseguente alla morte del coniuge per    cause di guerra, indipendentemente dal protrarsi della condizione    VEDOVILe. b) Analogo atteggiamento favorevole e' stato assunto nell'accertare    il diritto alla maggiorazione in favore dei pensionati in    possesso della qualifica di equiparati agli orfani di guerra,    essendo tale categoria espressamente citata dall'art.8, lettera    b), della legge n.1397/1929, norma ai sensi della quale tutti i    benefici previsti per gli orfani di guerra devono intendersi    estesi agli equiparati. c) Esito positivo e' stato altresi' indicato per le domande di    maggiorazione inoltrate da "prigionieri dei tedeschi" sulla base    della disposizione di cui all'art.6, primo comma, del D.L. 4    marzo 1948, n.137, convertito con legge 23 febbraio 1952, n.93,    che testualmente recita "Ai militari e militarizzati in servizio    all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai    giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in    territori controllati dalle Forze Armate di dette Nazioni, sono    riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in    favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione    indicati dall'ultimo comma dell'art. 4".          Poiche' il citato ultimo comma dell'art.4 prevede che "tale    disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio,    siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni,    riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore",    si e' stabilito che, in assenza di una delle cause in parola,    ostative all'ottenimento della qualifica, le domande presentate    dai soggetti di che trattasi possono essere definite    favorevolmente. d) Parere favorevole all'accoglimento e' stato inoltre manifestato    per quelle istanze presentate da civili reduci dall'internamento,    stante il parere espresso dal Consiglio di Stato - secondo il    quale la qualifica in discussione prevista dall'art.8, 2ø comma,    del D.L.L. 14 febbraio 1946, n.27, e' astrattamente unica e la sua    attribuzione e' giustificata anche dalla sola deportazione o dal    solo internamento - ed il riconoscimento operato dalla Corte dei    Conti, con determinazione del 26 giugno 1972, secondo cui anche    gli internati hanno titolo per fruire di tutte le provvidenze    previste in favore degli ex combattenti. e) Perplessita' sono state anche superate in materia di benefici in    favore dei profughi nel senso che non spetta la maggiorazione a    coloro che, pur se riconosciuti profughi in virtu' di provvedimen-    ti legislativi, hanno ottenuto lo status di profugo in ragione di    eventi legati al riassetto politico del Paese di provenienza (ad    es., l'avvento di Gheddafi in Libia) e non gia', secondo il parere    espresso dal Consiglio di Stato con pronuncia della Commissione    speciale 12 novembre 1970, n. 43/70, in seguito a fatti connessi    all'applicazione del trattato di pace. f) Anche in materia di diserzione e' stato chiarito che il reato in    argomento, ancorche' per effetto dell'amnistia non sia intervenuta    condanna penale, e' assolutamente preclusivo della possibilita' di    ottenere la maggiorazione ex art.6, salvo che, come precisato dal    Ministero della Difesa con circ. n.5000 dell'1/1/1953, gli    interessati - in sede di giudizio - siano stati assolti per    insufficienza di prove. g) Negativo e' stato l'esito riservato ai quesiti tesi a conoscere se    la maggiorazione potesse competere a coloro che rivestono la    qualifica di patrioti, attesa la loro mancata menzione tra i    soggetti destinatari della normativa che ha istituito i benefici    in favore degli ex combattenti.          Per quanto ovvio, si precisa che i criteri sopra illustrati dovranno essere osservati anche per definire le analoghe situazioni che si dovessero presentare in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29/12/1988, n. 544. 3.2 - TRATTAMENTI SUI QUALI COMPETE LA MAGGIORAZIONE EX ART. 6 DELLA       LEGGE N. 140/1985 E DELLA LEGGE N.544/1988     QUESITi a) Diritto alla maggiorazione sulle pensioni di categoria PSO. b) Diritto alla maggiorazione sulle pensioni ai superstiti di    titolari di assegno di invalidita'.    CHIARIMenti a) I titolari di pensioni di categoria PSO, in quanto titolari di    prestazione previdenziale a carico di forme di previdenza    sostitutive dell'A.G.O. perché collegata a periodi di effettiva    contribuzione, hanno diritto alla maggiorazione di che trattasi. b) La maggiorazione per gli ex combattenti, percepita alla data del    decesso dal titolare dell'assegno ordinario di invalidita', deve    esser attribuita, in aliquota, sulla pensione spettante ai    superstiti, indipendentemente dalla circostanza che questi    ultimi, per essere l'assegno non reversibile, abbiano titolo alla    pensione indiretta anziche' a quella di riversibilita'. In tale    la reversibilita' della maggiorazione, vale a dire l'avvenuta    attribuzione della maggiorazione stessa sul trattamento    pensionistico diretto e la sussistenza del diritto alla pensione    ai superstiti, indiretta o di riversibilita', in capo agli aventi    causa del pensionato. 4 - OPERAI AGRICOLI    Art. 7, commi 9 -12 bis, della legge 11.11.1983, n. 638.    Circolare n. 60098 A.G.O. - n. 19401 R.C.V. del 3.10.1984    Circolare n. 60093 A.G.O. del 7.3.1984 4.1 - CONTRIBUZIONE ECCEDENTE LE 270 GIORNATE ANNUE     QUESITo          Poiche' in virtu' del meccanismo di rivalutazione delle giornate relative a periodi anteriori al 1ø gennaio 1984, previsto dall'art. 7, 12ø comma, della legge n. 638/1983, alle operaie ed agli operai agricoli bastano rispettivamente 70 e 104 giornate all'anno per raggiungere il requisito minimo di 270 giornate di contribuzione annua (70x3,86 = 270; 104x2,60 = 270), da parte di alcune S.A.P. e' stata rappresentata la tesi, sostenuta da taluni Enti di Patronato, secondo cui tutte le giornate "eccedenti" le 70/104 annue potrebbero essere trasferite negli anni successivi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a PENSIONE.                                                               6     CHIARImenti          Si precisa che una siffatta interpretazione non puo' essere ricondotta nella previsione della norma di cui al 10ø comma dell'art. 7 sopracitato.          Infatti, dalla formulazione della norma stessa risulta evidente che il legislatore, nel fissare il concetto di giornate "eccedenti", ha inteso come tali quelle superiori al "tetto" delle 270 annue ("le giornate eccedenti le 270 ...").          Presupposto, pertanto, per l'applicazione della norma in questione e' che, nei singoli anni agrari, vi sia anzitutto un "plafond" di 270 giornate versate o accreditate, rispetto al quale vi siano ulteriori giornate "eccedenti". In mancanza di tale evenienza, nessuna "eccedenza" sussiste e non puo', pertanto, farsi luogo al trasferimento in anni successivi delle giornate "eccedenti" LE 70/104 annue. 4.2 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI       ANZIANITA' NEI CONFRONTI DI OPERAI AGRICOLI CHE POSSONO FAR       VALERE ANCHE PERIODI DI CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA'       EXTRAGRICOLA       QUESito          Con riferimento al p.1, pag. 2, 2ø cpv, della circolare n.60093 AGO/49 del 7 marzo 1984, da parte di talune S.A.P. e' stato espresso il dubbio che le giornate di iscrizione negli elenchi, da trasformare in settimane secondo il coefficiente 0,333 ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione di anzianita', dovrebbero essere computate nel limite massimo di 156 giornate per ciascuno degli anni interi e, proporzionalmente, in un limite ridotto nei casi di iscrizione per frazione di anno (es. 1 mese).     CHIARImenti          Tale ipotesi e' da ritenere non conforme alle istruzioni di cui alla citata circolare.          Infatti e' stato ivi precisato che, ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione di anzianita' nei confronti di coloro che abbiano svolto anche attivita' extragricola, il requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi va accertato con riferimento solo agli anni di iscrizione per attivita' agricola, nel senso che, fermo restando il limite delle 270 giornate computabili per ogni anno intero e di 22,5 al mese (270:12) nel caso di iscrizione parziale, non puo' essere considerato complessivamente, ai fini di cui sopra, un numero di giornate superiore al prodotto che si ottiene moltiplicando 156 per il numero degli anni di iscrizione, tenuto conto che anche l'iscrizione per frazione di anno vale come anno intero.          Cosi', ad esempio, nei confronti di un operaio agricolo che possa far valere 27 giornate per il mese di dicembre 1984, 320 per l'anno 1985 e 320 per il 1986, vanno prima considerate tutte le giornate computabili nel periodo di cui sopra entro i noti limiti annui (270) o mensili (22,5), per un totale di n. 563 giornate. Di tali giornate, ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione di anzianita' con svolgimento anche di attivita' extragricola, sono computabili 468 (156x3), come dianzi precisato, che, trasformate secondo il coefficiente 0,333, corrispondono a 156 contributi settimanali, da sommare agli altri contributi provenienti da attivita' extragricola.

5 - INVALIDITA' PENSIONABILE    Legge 12.6.1984, n. 222;    Circolare n. 53516 AGO del 3.12.1984;    Circolare n. 129 del 7.6.1988.                                                               

5.1 - NATURA DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' IN RELAZIONE       ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 7.2.1979, N. 29   QUESITi a) Possibilita' di applicazione della legge n. 29/1979 in caso di    titolarita' di assegno di invalidita'. b) Possibilita' di ritenere utili i periodi di percezione    dell'assegno stesso ai fini del perfezionamento dei requisiti    previsti dall'art. 1, u.c., della legge n. 29/1979.    

CHIARImenti

a) Pur considerando la peculiarita' della disciplina che ne regola    l'erogazione, l'assegno ordinario di invalidita' rientra    nell'ambito delle prestazioni pensionistiche e, come tale,    costituisce causa di preclusione all'operazione di ricongiunzione    ex lege n. 29/1979.

b) I periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidita' sono    considerati utili dai commi 6ø e 10ø dell'art. 1 della legge    n.222/1984 ai soli fini del conseguimento dei requisiti,    rispettivamente, per il diritto alla pensione indiretta e per il    diritto alla pensione di vecchiaia.          L'equiparazione dei periodi di godimento dell'assegno di    invalidita' non puo' essere, pertanto, estesa in via analogica a    situazioni diverse da quelle espressamente considerate dalla    LEGGE. 5.2 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' IN       PENSIONE DI VECCHIAIA (ART. 1, COMMA 10ø)     QUESITi a) E' stata sollevata la questione se all'assicurato che, avendo    compiuto l'eta' pensionabile nell'assicurazione comune e potendo    far valere, eventualmente, la contribuzione sufficiente per    l'ottenimento della pensione di vecchiaia nell'AGO, possa essere    liquidato l'assegno ordinario in una delle gestioni speciali dei    lavoratori autonomi o se, invece, debba essere concessa d'ufficio    la predetta pensione di vecchiaia nell'AGO. b) Possibilita' di considerare utili i periodi di godimento    dell'assegno ordinario di invalidita' nei casi di richiesta di    pensionamento per vecchiaia da parte di assicurato gia' titolare    di assegno  revocato o non confermato. c) Possibilita' di considerare utile ai fini della trasformazione    dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia le settimane    del triennio di godimento dell'assegno eccedenti il periodo    accreditabile per contribuzione agricola.     CHIARImenti

a) L'art. 1, comma 10ø, della legge n. 222 - secondo cui "al    compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di    vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei    requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di    vecchiaia" - trova applicazione qualora i requisiti costitutivi    del diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati    nella stessa gestione a carico della quale e' stato liquidato    l'assegno ordinario di invalidita'.          Resta, quindi, esclusa l'applicabilita' della norma    nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione di vecchiaia risulti    maturato in una gestione diversa da quella a carico della quale e'    stato richiesto il riconoscimento del diritto alla prestazione    per invalidita'.

b) Dalla formulazione letterale dell'art. 1, comma 10ø, discende che    la valutazione dei periodi di godimento dell'assegno nei quali    non sia stata prestata attivita' lavorativa e' possibile    esclusivamente ai fini della trasformazione dell'assegno di    invalidita' in pensione di vecchiaia e non anche in caso di    richiesta della pensione di vecchiaia da parte di assicurato gia'    titolare di assegno revocato o non confermato. c) Nell'ipotesi di iscrizione negli elenchi anagrafici dei    lavoratori agricoli durante il triennio di godimento dell'assegno    ordinario di invalidita' per un numero di giornate inferiore a    quello corrispondente a 156 settimane, le settimane del triennio    eccedenti il periodo accreditabile per contribuzione agricola    devono essere integralmente utilizzate ai fini della    trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di    vecchiaia, fermo restando che, diversamente dalle settimane di    contribuzione agricola - utili ai fini del diritto e della misura    della pensione - le restanti settimane del triennio devono essere    valutate ai soli fini del conseguimento del diritto.                                                               8

5.3 - RILEVANZA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AI FINI       DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA'     QUESITo          Possibilita' di riconoscere il diritto alla pensione di inabilita' in caso di percezione dell'indennita' sostitutiva del PREAVVISO.     CHIARImenti        In virtu' del disposto di cui all'art. 2, comma 2ø, della legge n. 222/1984 costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' la percezione di trattamenti retributivi  ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione.          Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale recepito dalla circolare n. 53635 AGO/99 del 17.4.1987 - secondo cui l'indennita' sostitutiva del preavviso ha natura risarcitoria e non retributiva - la percezione di tale indennita' non ha rilevanza preclusiva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di INABILITa'. 5.4 - VALIDITA' ANCHE AI FINI DEL RIESAME DI CUI ALLA CIRCOLARE       N.129 DEL 7.6.1988 DELLA DELEGA ALL'ENTE DI PATRONATO     QUESITo          Possibilita' di ritenere valida anche ai fini del riesame secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 129 del 7.6.1988 la delega conferita al Patronato per assistenza nel corso del procedimento amministrativo.                                                               9     CHIARImenti          Ai fini del riesame delle domande di pensione di inabilita' secondo i criteri diramati con circolare n. 129 del 7.6.1988 e' da ritenere valida la delega conferita dall'assicurato all'Ente di patronato per l'assistenza nel corso del procedimento AMMINISTRAtivo.          E' opportuno, peraltro, che, prima di assumere qualsiasi provvedimento in merito all'assegno di invalidita' da liquidare a seguito del riesame, le Sedi richiedano, a titolo cautelativo, una dichiarazione di ratifica dell'assicurato ovvero un nuovo mandato all'Ente di patronato riferito esplicitamente all'assegno ordinario DI INVALIDita'. 5.5 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' IN SOSTITUZIONE       DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA'     QUESITo          Possibilita' di liquidare la pensione di inabilita' in sostituzione dell'assegno ordinario di invalidita' in sede di accertamento sanitario ai fini della conferma dell'assegno stesso.     CHIARImenti          La liquidazione della pensione di inabilita' in sostituzione dell'assegno di invalidita' deve operarsi non soltanto nel caso in cui il sopravvenire dell'inabilita' sia stato accertato a seguito delle operazioni di revisione disposte ai sensi dell'art. 9 della legge n. 222/1984, ma anche nel caso in cui l'accertamento sia stato occasionato dagli adempimenti finalizzati alla conferma dell'assegno, provvedendosi alla revoca dell'assegno ed alla liquidazione della pensione di inabilita' a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento. 6 - PRESCRIZIONE    Articolo 2946 codice civile    Articolo 129, 1ø comma, del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827 DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN CASO DI RICOSTITUZIONI D'UFFICIO CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI NORME O DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE     QUESITo          Data dalla quale decorre la prescrizione ai fini del calcolo degli arretrati da liquidare a seguito di ricostituzione d'ufficio in applicazione di nuove norme o sentenze della Corte COSTITUZIOnale.     CHIARImenti          In caso di ricostituzioni d'ufficio conseguenti alla applicazione di nuove norme o di sentenze della Corte Costituzionale, ai fini del calcolo degli arretrati da porre in pagamento deve prendersi in considerazione la data di assunzione in carico della ricostituzione nell'archivio delle domande EAD 75, intendendo per tale la data sotto la quale e' stata accertata l'esistenza dei presupposti per la ricostituzione d'ufficio della prestazione pensionistica. 7 - ART. 18 DEL DPR 27.4.1968, N. 488 - NUOVI CRITERI APPLICATIVI    Circ. n. 122 del 30.5.1988    MSG n. 28440 del 21.7.1988    MSG n. 29332 del 25.7.1988   PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PRIMA DELLA DECISIONE   DEL RICORSO AMMINISTRATIVO     QUESITi a) Ricorso amministrativo: interpretazione letterale o estensiva? b) Possibilita' di ritenere utile ai fini della determinazione della    data di presentazione di una nuova domanda la presentazione del    ricorso per silenzio-rifiuto.     CHIARImenti a) Ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.P.R.    27.4.1968, n. 488, al termine "ricorso amministrativo" deve    essere data interpretazione estensiva, ricomprendendo nella    dizione anche i ricorsi sanitari, nonche' le istanze e gli altri    atti dai quali risulti manifesta la volonta' di ottenere la    prestazione gia' richiesta. b) Si chiarisce che nel ricorso per silenzio-rifiuto ai sensi    dell'art. 7 della legge n. 533/1973 puo' ravvisarsi - al pari    degli altri ricorsi - una implicita domanda subordinata di    liquidazione della pensione da epoca successiva. Di conseguenza,    qualora i requisiti contributivi - carenti alla data della    domanda - risultino perfezionati alla data di presentazione del    predetto ricorso, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso    quale nuova domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione    della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello    di presentazione.                                                               10 8 - LEGGE 6.3.1987, N. 74 - NUOVE NORME SULLA DISCIPLINA DEI     CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO    Circ. n. 53644 A.G.O. del 9.11.1987 CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI     QUESITi a) Possibilita' di chiedere l'attribuzione dell'assegno divorzile    dopo il decesso del coniuge. b) Possibilita' di conseguire il diritto alla pensione ai superstiti    in caso di corresponsione dell'assegno divorzile in unica    SOLUZIOne.     CHIARImenti a) Dalla formulazione dell'art. 13, 2ø comma, della legge n. 74/1987    puo' desumersi che la condizione per il riconoscimento del diritto    alla pensione ai superstiti ivi richiesta - titolarita', da parte    del coniuge divorziato richiedente la pensione, dell'assegno ex    art. 10 che ha sostituito il 4ø comma dell'art. 5 della legge n.    898/70 - deve sussistere al momento del decesso del dante causa. b) L'art. 13 della legge n.74/1987, nel richiedere la condizione    della titolarita' dell'assegno ex art. 5ø, non fa distinzione tra    le varie ipotesi di assegno divorzile:di conseguenza deve    ritenersi che anche la corresponsione in unica soluzione    dell'assegno a norma del comma 8 di cui al predetto art. 5    realizzi la condizione richiesta per il diritto alla pensione ai    SUPERSTiti.                                                               11 9 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE     OBBLIGATORIA IVS DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL DPR     N. 1434 DEL 28.12.1970 9.1 - MAGGIORAZIONE PENSIONE EX ART. 14 QUATER, 3ø COMMA, DELLA       LEGGE 29.2.1980, N. 33, IN FAVORE DI COLONI E MEZZADRI       REINSERITI NELL'A.G.O.     QUESITo          Per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono computati ai sensi dell'art. 7, 1ø comma, del D.P.R. 1434/1970 anche i contributi accreditati, fino alla data del reinserimento, nella Gestione Speciale CD/CM in qualita' di colono-mezzadro.          E' stato chiesto se detti contributi siano o meno da considerare utili per il calcolo delle 781 settimane di assicurazione e di contribuzione di cui al 3ø comma dell'art. 14 quater della legge n. 33/1980 per la conseguente maggiorazione della pensione A.G.O. prevista dalla stessa norma.     CHIARImenti          La disposizione contenuta nell'art. 14 quater, 3ø comma, della citata legge n. 33/1980, nell'interpretazione autentica data dell'art. 1 bis della legge 13.8.80, n. 444, si riferisce ai titolari di pensione del F.L.P.D. "attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781", senza ulteriori specificazioni.          Anche se la utilizzazione nell'A.G.O. dei contributi versati nella gestione speciale prima della data di reinserimento sembrerebbe limitata dall'art. 7 del DPR n. 1434/1970 ai soli fini ivi espressamente previsti, si e' in presenza, comunque, di contribuzione obbligatoria effettiva, se pure da lavoro autonomo, per cui nei casi di specie devono ritenersi sussistenti le condizioni poste dall'art. 14 quater, 3ø comma, per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione della pensione.          E' appena il caso di accennare, peraltro, che anche nella fattispecie ipotizzata, a norma dell'art. 4 della legge 15.4.1985, n. 140, il diritto alla maggiorazione di che trattasi resta limitato alle pensioni aventi decorrenza compresa tra l'1.1.1984 ed il 6.5.1985, data di entrata in vigore della legge medesima (cfr circ. n. 60105 A.G.O. del 25.5.1985, P.III, n. 6). 9.2 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O., GIA' TITOLARI -       ALL'ATTO DEL REINSERIMENTO - DI PENSIONE A CARICO DELLE       GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. POSSIBILITA' O       MENO DI CONSEGUIRE LA PENSIONE A.G.O. E LA MAGGIORAZIONE EX       ART. 14 QUATER, 3ø COMMA, DELLA LEGGE 29.2.1980, n. 33     Art. 7, 2ø comma, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1434     Art. 2 ter della legge 16.4.1974, n. 114     Art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980, n. 33     Circ. n. 60006 PRS. n. 15803 O. n. 1007 G.S. del 5.8.1974 -     PUNTO 3     Sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 22.1/16.2/1982.     QUESITo          E' stato chiesto se il diritto a pensione nell'A.G.O. in base all'art. 2 ter della legge n.114/1974 possa essere perfezionato dai coloni e mezzadri reinseriti, gia' titolari di pensione a carico della Gestione Speciale, utilizzando i contributi della Gestione autonoma anteriori al reinserimento gia' computati nella pensione a carico della Gestione Speciale o che abbiano dato luogo alla liquidazione di un supplemento, alla stregua di quanto disposto dall'art. 7, 1ø comma, del DPR n.1434/1970. Si chiede, inoltre, se detti contributi siano o meno da considerare utili per il calcolo delle 781 settimane di assicurazione e contribuzione per la conseguente erogazione della maggiorazione della pensione A.G.O. prevista dall'art. 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980.     CHIARImenti          Come e' noto, l'articolo 7, 1ø comma, del D.P.R. n. 1434/1970 prevede che, nei confronti dei coloni - mezzadri che abbiano ottenuto il reinserimento nell'AGO, i contributi accreditati nella Gestione Speciale anteriormente alla data dalla quale ha effetto il reinserimento siano computabili ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella AGO secondo i requisiti dalla stessa CONTEMPLATi.          Peraltro tale norma - che costituisce una deroga alle vigenti disposizioni in materia di utilizzazione dei contributi versati in diverse gestioni, disposizioni tutte ispirate al principio della non utilizzabilita' nell'AGO della contribuzione relativa ad attivita' autonoma - riguarda esclusivamente i coloni e mezzadri non ancora divenuti titolari di pensione a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.          Nei confronti, invece, dei gia' pensionati a carico di una delle Gestioni speciali trova applicazione il 2ø comma del citato articolo 7, secondo il quale nei confronti dei coloni - mezzadri reinseriti nell'AGO , gia' titolari di pensione a carico di una delle Gestioni speciali, i contributi accreditati a seguito del reinserimento nell'AGO danno luogo ad un supplemento della pensione IN GODIMENto.          Con la sentenza n. 42 del 22 gennaio - 16 febbraio 1982 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' della norma di cui sopra sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto all'art. 32 della legge n. 153/1969, nel dichiarare non fondata la questione sollevata ha, tra l'altro, affermato che, secondo la volonta' del legislatore delegante, la possibilita' di conseguire la pensione nell'AGO utilizzando anche i contributi della gestione speciale accreditati prima del reinserimento, deve ritenersi limitata soltanto a quei mezzadri - coloni non ancora titolari di pensione a carico della Gestione medesima, con conseguente esclusione della computabilita' dei contributi CD/CM nei confronti dei gia' titolari di pensione.          In tal modo, la sentenza in questione ha confermato i criteri seguiti dall'Istituto per l'applicazione dell'art. 2 ter della legge n. 114/1974 e, cioe', che i mezzadri - coloni reinseriti, gia' titolari di pensione a carico della Gestione speciale, possono utilizzare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'A.G.O previsto dalla norma stessa, soltanto i contributi accreditati successivamente al reinserimento, oltre che, ovviamente, gli altri contributi dell'assicurazione generale obbligatoria anche se eventualmente gia' compresi nella pensione.          In relazione a quanto precede, deve ritenersi preclusa ai coloni - mezzadri, gia' titolari di pensione a carico della Gestione speciale, la possibilita' di conseguire il diritto a pensione nell'AGO mediante il computo dei contributi versati nella gestione stessa anteriormente al reinserimento.          Cio', ovviamente, vale anche ai fini del diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980 per coloro che possano far valere un numero di contributi settimanali superiore a 780. 9.3 - CRITERI DI CALCOLO DELLE PENSIONI EX ART. 6, COMMI 8-11, DELLA       LEGGE N. 638/1983 E PENSIONI DEI COLONI E MEZZADRI REINSERITI       NELL'A.G.O.     Art. 7, 1ø comma, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1434     Art. 6, commi 8-11, della legge 11.11.1983, n. 638     Circ. n. 8046 A.G.0. del 12.3.1984    QUESITI a) Criteri di calcolo introdotti dall'art. 6, commi 8ø e segg.,    della legge n. 638/1983 per le pensioni a carico delle gestioni    dei lavoratori autonomi - Possibilita' di applicazione alle                                                               12     pensioni da liquidare in favore dei coloni e mezzadri reinseriti     nell'A.G.O dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 8 del DPR     28.12.1970, n. 1434. b) Possibilita' di applicazione dei criteri stessi in caso di    rideterminazione - ai sensi dell'art. 6, comma 10ø, della citata    legge n.638 - del pro rata liquidato per contributi della    Gestione speciale per i CD/CM su pensioni aventi decorrenza    anteriore al 1ø ottobre 1983.     CHIARImenti a) I criteri di calcolo di cui all'art. 6, commi 8ø e segg., della    legge n.638/1983 sono da ritenere applicabili alla quota di    pensione in pro rata per contribuzione versata nella Gestione    speciale per i CD/CM da determinare in base alle norme di calcolo    vigenti nella Gestione speciale (art. 8 del DPR n. 1434/1970) e    da porre a carico della stessa.          I limiti concorrenti di lire 10.000 per ogni anno di    contribuzione utile a pensione e del trattamento minimo della    Gestione speciale, di cui al comma 8ø dell'art. 6 citato, devono    intendersi riferiti esclusivamente al pro rata da porre a carico    della Gestione speciale CD/CM, calcolato con i criteri innanzi    PRECISAti.          Detta quota e solo detta quota, ove - calcolata secondo i    nuovi criteri - dovesse risultare di importo superiore ai limiti    suindicati, sara' contenuta nella misura del minore tra i due    LIMITI detti.          E' appena il caso di accennare che se, in ipotesi, la quota    in pro rata della Gestione speciale, calcolata secondo i criteri    in vigore anteriormente  alla emanazione della legge n. 638/83,    dovesse risultare di importo superiore ai limiti indicati, tale    maggior importo deve essere preso in considerazione ai fini del    computo della pensione complessiva, costituita, come e' noto, da    tale quota e dalla quota in pro rata per eventuale contribuzione    accreditata nell'A.G.O.          L'importo complessivo delle due quote come sopra    determinato, se inferiore al trattamento minimo previsto    nell'AGO, deve essere integrato secondo le norme in vigore in    quest'ultima gestione.          Sara', invece, corrisposto l'importo complessivo che dovesse    risultare, a calcolo, superiore al trattamento minimo nell'AGO. b) Anche in caso di rideterminazione - ai sensi dell'art. 6, comma    10ø, della legge n. 638/1983 - del pro rata liquidato per    contributi  della Gestione Speciale su pensioni aventi decorrenza    anteriore all'1.10.1983 si dovra' procedere alla riliquidazione    della quota in pro rata .          A tale fine deve essere preliminarmente effettuato un    confronto tra la quota di pensione in pro-rata in essere    all'ottobre 1983 - comprensiva di tutti gli aumenti per    perequazione attribuiti a tale data e dei supplementi in essere    alla data medesima - e quella rideterminata secondo le nuove    NORME.          Per il ricalcolo, secondo le nuove norme, va tenuto    presente quanto segue:    - la pensione base, da moltiplicarsi per 86,4 e per il      coefficiente 5,74, e' quella riferita alla data di decorrenza      originaria; all'importo, cosi' determinato, vanno sommati gli      importi dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1ø      ottobre 1983;    - l'anzianita' contributiva da considerare al fine del limite      delle  10.000 lire per ogni anno di contribuzione e' quella      maturata alla data di decorrenza originaria della pensione;    - il trattamento minimo e' quello spettante alla data di      riliquidazione (1øottobre 1983).          Il minore dei due parametri determinati secondo i criteri    pensione calcolato secondo la normativa preesistente; il nuovo    pro-rata dal 1ø ottobre 1983 sara' pari all'importo del    trattamento piu' elevato.          Poiche' il provvedimento di legge non prevede un'esplicita    richiesta dell'interessato per la riliquidazione del pro-rata ai    sensi della disposizione considerata, le Sedi - ogni qualvolta    avranno occasione di trattare una pratica rientrante nella    fattispecie ipotizzata - opereranno in conseguenza. 10 - GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI 10.1 - CRITERI APPLICATIVI DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 6, COMMI        8-11, DELLA LEGGE N. 638/83 PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DI        RIVERSIBILITA' A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI        LAVORATORI AUTONOMI         Circ. n. 8046 A.G.O. del 12.3.1984.         Circ. n.  935 E.A.D. del 27.6.1984                                                               13      QUESIto          A seguito della circolare n. 935 E.A.D. del 27.6.1984 e con riferimento alla liquidazione delle pensioni delle Gestioni speciali, permanendo delle perplessita' in ordine alla liquidazione delle pensioni di riversibilita', per la contribuzione da accreditare a supplemento, e' stato chiesto se il numero di settimane di anzianita' contributiva da indicare nel campo 37 del Mod. IVS/74/TP sia quello delle settimane comprese tra l'inizio del periodo assicurativo e la decorrenza della pensione di riversibilita'.     CHIARImenti          Per quanto riguardo a pensioni di riversibilita' da liquidare nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l'anzianita' contributiva da segnalare nel campo 37 del mod. I.V.S./74 TP e' esclusivamente quella relativa alle settimane utilizzate per la liquidazione della pensione diretta, con esclusione delle settimane di contribuzione relative ai periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa gia' utilizzate per la liquidazione di supplementi ovvero da utilizzare a tale fine all'atto della liquidazione della pensione di riversibilita'. Cio', in considerazione del fatto che i nuovi criteri di calcolo delle pensioni a carico delle predette Gestioni speciali stabiliti dalla legge n. 638/83, art.6, commi 8 e segg., sono da riferire ai periodi di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione diretta, e non a quelli successivi, utili per la liquidazione di supplementi. 10.2 - CRITERI DI CALCOLO DEI SUPPLEMENTI AVENTI DECORRENZA        SUCCESSIVA AL 30 SETTEMBRE 1983      QUESIto          Applicabilita' o meno dei criteri di calcolo previsti dall'art. 6, commi 8 e segg., della legge n. 638/1983 ai supplementi di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori AUTONOMI.      CHIARimenti          I criteri di calcolo di cui all'art. 6, commi 8 e segg., della legge n. 638/1983 non si applicano ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, come e' stato confermato di recente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1118 del 12-20 dicembre 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28.12.1988. 10.3 - GESTIONE SPECIALE PER I CD/CM - ART. 6, COMMA 10 BIS, DELLA        LEGGE N. 638/1983.      Circ. n. 8046 A.G.O. del 12.3.1984      Circ. n.  935 E.A.D. del 27.6.1984      QUESIti a) Per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione speciale    per i CD/CM, da liquidare con decorrenza dal 1ø ottobre 1983 o    successiva nel caso di pensione diretta avente decorrenza    compresa tra l'1.2.79 ed il 30.9.83, rientrando nel calcolo i    contributi relativi agli anni 79/83, eventualmente da rivalutare    ai sensi del comma 10 bis dell'art. 6 della legge n.638/1983, e'    stato chiesto se la "base" da indicare nel mod. IVS 74/TP debba    essere comprensiva delle rivalutazioni dei periodi sopra indicati    o debba rimanere quella calcolata in sede di liquidazione della    pensione diretta. b) Poiche' la disposizione di cui al comma 10 bis dell'art. 6    stabilisce i coefficienti di rivalutazione dei contributi    relativi agli  anni dal 1979 al 1983, e' stato chiesto se e con    quale coefficiente debbano essere rivalutati i contributi base    versati negli anni 1984 e successivi.      CHIARimenti a) La disposizione di cui all'art. 6, comma 10 bis, della legge    n.638 citata, che prevede la rivalutazione dei contributi versati    dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo 1979/83    secondo i coefficienti fissati dalla norma stessa, non opera nei    confronti dei contributi stessi che siano stati gia' utilizzati    per la liquidazione della pensione diretta o di supplementi    aventi decorrenza anteriore all'1/10/83.          Peraltro, saranno rivalutati i contributi CD/CM relativi al    predetto periodo che diano luogo a supplemento all'atto della    liquidazione di pensione ai superstiti con decorrenza    dall'1/10/83 in poi, fermo restando che il supplemento di    pensione viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla    normativa precedente all'emanazione delle disposizioni contenute    nel gia' citato art. 6 della legge n. 638/1983. b) La statuizione dell'art.6, comma 10 bis, della legge n.638 si    arresta al 1983 in quanto era nelle intenzioni del legislatore    procedere ad una ulteriore riforma del sistema pensionistico dei    lavoratori autonomi. In attesa che tale riforma venga attuata e'    da intendere che i contributi base della Gestione speciale per i    coltivatori diretti, mezzadri e coloni relativi agli anni 1984 e    seguenti debbano essere rivalutati con il coefficiente stabilito    dalla norma citata per l'anno 1983. 10.4 - QUOTE DI MAGGIORAZIONE SULLE PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI        SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI: COMPETENZA A DECIDERE I        RICORSI PRESENTATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA        LEGGE 9 MARZO 1988, n.89.      Circ. n. 53310 PRS. del 7.8.1965      Circ. n. 126 del 31.5.1988      Circ. n. 151 del  6.7.1988      QUESIto          Sono state manifestate perplessita' in ordine all'Organo competente a decidere i ricorsi in seconda istanza prodotti ai sensi della normativa vigente anteriormente alla legge n. 88/1989, in materia di quote di maggiorazione su pensioni dei lavoratori AUTONOMI.      CHIARimenti          Al riguardo, si ritiene utile rammentare che i pensionati a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi hanno titolo a liquidare, ricorrendone le condizioni, le quote di maggiorazione                                                               14 per i familiari a carico e non gli assegni familiari - o l'assegno per il nucleo familiare - previsti per i soli lavoratori dipendenti e per i pensionati a carico dell'A.G.O.          Infatti, l'art. 4 della legge 8 agosto 1980, n. 444, ha sancito esclusivamente l'equiparazione della misura delle quote di maggiorazione a quella degli assegni familiari previsti per i pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non anche della relativa specifica normativa.          Conseguentemente, i ricorsi concernenti le quote di maggiorazione, riferendosi a prestazioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi, devono essere sottoposti, per la decisione, ai competenti Comitati preposti alle Gestioni interessate. 11 - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE     Legge  3.1.1960, n. 5;     Legge  3.2.1963, n. 50;     Legge 23.4.1981, n. 155;     Circ. n. 333 C.V. del 4.3.1960;     Circ. n. 53263 PRS. del 9.5.1969;     Circ. n. 1241 O. - n. 725 PRS. dell'8.9.1977;     Circ. n. 1645 C.V. - n. 728 PRS del 7.9.1978;     Circ. n. 802 AGO - n. 565 R.C.V. - n. 11060 O. - n.23913     del 22.7.1981.     QUESITo          Possibilita' di riscattare anche nella Gestione speciale minatori i periodi di lavoro svolto all'estero.     CHIARImenti          La norma di cui al 2ø comma dell'art. 51 della legge 30.4.1969, n. 153, e' applicabile anche ai fini del riscatto nella Gestione speciale minatori (Delibera C.d.A. n.134 del 17.9.1976).     QUESITo          Possibilita' di documentare il lavoro svolto in sottosuolo con atti notori di terzi.     CHIARImenti          Deve ritenersi probatoria solo la documentazione prevista dalla circolare n. 53263 Prs del 9.5.1960 e confermata dalla circolare n. 565 C.V. e n. 9502 Prs del 7.3.1963 (estratti libri paga e matricola e documentazione proveniente dalle aziende).     QUESITo          Possibilita' che i periodi di C.I.G. relativi ai minatori siano coperti da contribuzione figurativa anche ai fini della Gestione speciale minatori.     CHIARImenti          L'art. 3 della legge 20.5.1975, n. 164, dispone che i periodi di C.I.G. siano riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione IVS, senza fare alcun cenno alle prestazioni a carico della Gestione speciale minatori. Cio' e' conforme allo spirito della legge n. 5/1960 che, prevedendo benefici speciali in considerazione di una attivita' lavorativa particolarmente gravosa, non puo' consentire l'utilizzazione di contribuzioni figurative; vale a dire l'attivita' lavorativa deve essere effettivamente svolta. 12 - I.N.P.D.A.I.     Legge 15.3.1973, N. 44;     Circ. n. 344 C.V. n. 711 PRS. del 2.10.1973;     Circ. n. 721 PRS. - n. 8580 O. - n. 69 I.B. - n. 47 NUCART     del 20.5.1975.     QUESITo          Possibilita' per i dirigenti titolari di pensione obg di avvalersi dell'art. 5 della legge n. 44/73 che prevede il trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPDAI in favore di dirigenti che non siano gia' titolari di pensione obg e che possono far valere almeno 5 anni di contributi presso l'INPDAI stesso ai fini della liquidazione della pensione da parte dell'INPDAI.                                                               15     CHIARImenti          Per superare la condizione ostativa al trasferimento dei contributi (titolarita' di pensione) e' necessario che la pensione sia stata liquidata prima di aver ottenuto l'iscrizione all'INPDAI e cioe' sia stata chiesta quando nessun'altra posizione contributiva era stata costituita.          Ovviamente al richiedente deve essere revocata la pensione in godimento con restituzione di tutti i ratei di pensione PERCEPITI.                                   IL DIRETTORE GENERALE /NF                          = I N D I C E = 1  -     INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEL CASO          DI TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI                        pag. 1 2  - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/1985      2.1 -    Recupero di somme per integrazione al trat-               tamento minimo non spettante in base alla               normativa dichiarata successivamente ille-                                                               16               gittima dalla sentenza della Corte Costi-               tuzionale.                                        pag. 3      2.2 -    Domande di applicazione della sentenza della               Corte Costituzionale sottoscritte dal Patrona-               to.                                          pag. 5 3  -     MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO      IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI      3.1 -    Maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985               in favore di particolari categorie di benefi-               ciari                                             pag. 7      3.2 -    Trattamenti sui quali compete la maggiorazione               ex art. 6 della legge n. 140/1985            pag. 10 4  - OPERAI AGRICOLI      4.1 -    Contribuzione eccedente le 270 giornate annue     pag. 11      4.2 -    Accertamento dei requisiti per il diritto a               pensione di anzianita' nei confronti di operai               agricoli che possono far valere anche periodi               di contribuzione per attivita' extragricola       pag. 13 5  - INVALIDITA' PENSIONABILE      5.1 -    Natura dell'assegno ordinario di invalidita' in               relazione all'art. 1 della legge 7.2.1979,               n. 29.                                            pag. 15      5.2 - Trasformazione dell'assegno ordinario di invali-            dita' in pensione di vecchiaia  (art. 1, com-            ma 10ø)                                         pag. 16      5.3 - Rilevanza dell'indennita' sostitutiva del preav-            viso ai fini del riconoscimento del diritto alla            pensione di inabilita'                          pag. 18      5.4 - Validita' anche ai fini del riesame di cui alla            circolare n. 129 del 7.6.1988 della delega al-            l'Ente di patronato                             pag. 18            stituzione dell'assegno di invalidita'          pag. 19 6  - PRESCRIZIONE      Decorrenza della prescrizione in caso di ricostituzioni      d'ufficio conseguenti all'applicazione di norme o di      sentenze della Corte Costituzionale                   pag. 20 7  -     ART. 18 DEL D.P.R. 27.4.1968, N. 488. NUOVI CRITERI      APPLICATIVI      Perfezionamento dei requisiti contributivi prima della      decisione del ricorso amministrativo                  pag. 21 8  -     LEGGE 6.3.1987, N. 74 - NUOVE NORME SULLA DISCIPLINA          DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO      Condizioni per il riconoscimento del diritto alla      pensione ai superstiti                                pag. 23 9  -     COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELLA ASSICURAZIONE          GENERALE OBBLIGATORIA IVS DEI LAVORATORI DIPENDENTI          AI SENSI DEL D.P.R. N. 1434 DEL 28.12.1970      9.1 -    Maggiorazione pensione ex art. 14 quater, 3ø               comma, della legge 29.2.1980, n. 33, in favore               di coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.  pag. 24      9.2 -    Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., gia'               titolari - all'atto del reinserimento - di pen-               sione a carico delle Gestioni speciali per i la-               voratori autonomi - Possibilita' o meno di conse-               guire la pensione A.G.O. e la maggiorazione ex               art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980,               n. 33                                             pag. 25      9.3 -    Criteri di calcolo delle pensioni ex art. 6,               commi 8-11, della legge n. 638/1983 e pensioni               dei coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. pag. 28 10 -     GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI      10.1 -   Criteri applicativi delle norme di cui al-               l'art. 6, commi 8-11, della legge n. 638/               1983 per il calcolo delle pensioni di ri-               versibilita' a carico delle Gestioni spe-               ciali dei lavoratori autonomi                pag. 31      10.2 -   Criteri di calcolo dei supplementi aventi               decorrenza successiva al 30 settembre 1983   pag. 33      10.3 -   Gestione Speciale per i CD/CM - Art. 6,               comma 10 bis, della legge n. 638/1983        pag. 33      10.4 -   Quote di maggiorazione sulle pensioni a               carico delle Gestioni speciali dei lavora-               tori autonomi: competenza a decidere i ri-               corsi presentati anteriormente all'entrata in               vigore della legge 9 marzo 1988, n. 89       pag. 35 11 -     LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE              pag. 36 12 -     I.N.P.D.A.I.                                           pag. 38