Eureka Previdenza

Circolare 180 del 23 dicembre 2014

OGGETTO:     

Articolo 2, commi 10 e 40, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92. Accesso e Decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle predette indennità.
SOMMARIO:     

Premessa

1.   Accesso e Decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

1.1  Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni.

1.2  Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni.

1.3  Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i..

1.4  Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni  in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i..

1.5  Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale FS ed all’ex IPOST.

2. Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.

3. Sinergie tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato Pensionato.

Premessa

L’art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

La previsione normativa sopra richiamata, introdotta dalla legge di riforma nell’ambito della disciplina delle “nuove” indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, differisce sostanzialmente dalle disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Rispetto alle prestazioni da ultimo richiamate, l’art. 6, comma 7, del decreto  legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, stabiliva infatti che “... i trattamenti  ordinari  e  speciali  di  disoccupazione ...  sono  incompatibili  con  i  trattamenti pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale obbligatoria per l'invalidità, la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed esclusivi  dell'assicurazione  medesima,   nonché  delle   gestioni speciali dei  lavoratori  autonomi...”.

Per effetto delle suddette disposizioni il soggetto decadeva dalla fruizione o non poteva accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria (DS) dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Dal 1° gennaio 2013, tra le  ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, il soprarichiamato art. 2, comma 40, della legge n. 92 del 2012 ha espressamente previsto il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il quadro appena descritto ha reso necessaria una richiesta di chiarimenti indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volta ad ottenere una valutazione complessiva e coordinata dei rapporti fra la disciplina delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la disciplina in materia pensionistica, in ordine al riconoscimento delle prestazioni in ambito ASpI ed al loro mantenimento in relazione ai trattamenti pensionistici.

In esito al riscontro fornito dal Ministero vigilante, con nota Prot. 29/0002862/P del 25/6/2014, si richiamano le tematiche di interesse e si forniscono le necessarie istruzioni operative.

1.   Accesso e decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

1.1 Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni.

Come enunciato in premessa, l’articolo 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92 del 2012 prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Per effetto della richiamata disposizione il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione.

L’applicazione di questo criterio non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti, di cui all’articolo 24, commi 6,7,10,11, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a 62 anni.

Pertanto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica (vedi punto 3 della circolare n. 35 del 14.3.2012).

I soggetti che percepiscono  indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

1.2 Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni.

I soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, stante la previsione dell’art. 24, comma 10, del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., in ordine alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico, possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata.

Detti soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali.

Diversamente, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età - stante l’espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione - decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata).

1.3 Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i..

Com’è noto, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., stabilisce che la riduzione percentuale della pensione anticipata, prevista dall’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 per chi accede alla stessa con età inferiore a 62 anni, non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le relative istruzioni sono state fornite con il messaggio n. 5280 dell’ 11 giugno 2014.

Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 62 anni, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.

Con riferimento a tali soggetti, qualora all’esito dell’istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., la Sede avrà cura di informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata.

Com’è noto, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI possono svolgere attività lavorativa con conseguente sospensione delle predette indennità.

Può verificarsi che a seguito dell’accredito della contribuzione relativa alla predetta attività lavorativa, i soggetti in questione con età inferiore a 62 anni, raggiungano il requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.

In tali casi i predetti soggetti decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del predetto requisito contributivo.

1.4 Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni  in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i..

Ai sensi dell’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità previgente alla predetta disposizione, e cioè le c.d. finestre di accesso.

In ordine alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di tali soggetti, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui alla nota citata in premessa, si rappresenta che la stessa va riferita  alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità.

Pertanto, tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.

In coerenza con quanto sopra detto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso).

I chiarimenti sopra forniti si applicano:

    ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.);
    ai soggetti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011, appartengono ad una delle categorie dei lavoratori beneficiari delle c.d. salvaguardie pensionistiche;
    ai soggetti non vedenti di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
    ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
    ai soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i.;
    alle lavoratrici che in via sperimentale possono accedere entro il 2015 al trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, avendo optato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..

1.5   Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.a., al Fondo di Quiescenza Poste.

Per i soggetti di cui ai precedenti punti, iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste, come è noto, la prima decorrenza utile della pensione può avvenire nel corso del mese e prescinde dalla data di presentazione della domanda, in quanto il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti pensionistici prescritti, previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, tali soggetti decadono dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI dal giorno successivo a quello di perfezionamento dei requisiti previsti nelle già specificate tipologie di pensione e quindi -,alla prima decorrenza utile della pensione.

Devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI nei casi in cui le indennità in esame abbiano la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.

2.   Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini–ASpI.

Com’è noto l’art. 2, comma 10, della legge n. 92 del 2012 prevede che i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, mentre non sono utili ai fini del diritto a pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 153 del 1969 prevede che possano accedere alla pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro…”, con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria - tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 2, comma 24-bis, della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola - la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

Le sedi avranno cura di trattare le posizioni non ancora definite tenendo conto delle disposizioni di cui al presente punto.

3. Sinergie tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato Pensionato.

Ferme restando le funzioni di coordinamento dei Direttori Regionali, i Direttori Provinciali/di Area metropolitana/di Filiale di coordinamento ed i Responsabili di Agenzia avranno cura di assicurare, in fase di lavorazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, la collaborazione tra gli operatori della Linea di prodotto servizio Assicurato Pensionato e gli operatori della Linea di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito, affinché questi ultimi  possano acquisire le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle istruzioni contenute nei paragrafi precedenti (data di perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione, decorrenza dei trattamenti pensionistici, eventuale aggiornamento del conto assicurativo, sussistenza dei presupposti per l’applicazione della riduzione percentuale della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.).

Gli operatori della Linea prodotto servizio Assicurato Pensionato, al momento della liquidazione di un provvedimento di pensione, provvederanno, comunque,  a verificare in procedura l’eventuale presenza di contestuali prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, o di domande presentate per conseguire una delle predette prestazioni, comunicando tempestivamente agli operatori della Linea prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito le informazioni di cui sopra.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori