Oggetto:
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1°gennaio 2009
Premessa
Sulla G.U. della Repubblica Italiana n.22 del 28 Gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n.14 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
L’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009 (in allegato) ha introdotto la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1 gennaio 2009.
Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa su tale rilevante novità.
1. Riscatto periodi di servizio civile
Modifiche apportate al comma 4 dell’art.9 del D.Lgs. n.77/2002
L’art.4, comma 2, del decreto - legge n.185/2008, ha sostituito il comma 4 dell’articolo 9, decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni, che disciplina, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
In base al nuovo testo della disposizione in esame, per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Ne consegue che, dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009.
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con nota del 17 giugno 2009, ha precisato che i volontari avviati al servizio prima del 1 gennaio 2009 conservano il trattamento previdenziale precedente.
Ne deriva che i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009 continuano ad essere iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Ciò al fine di evitare che coloro i quali siano stati avviati al servizio nella vigenza di un sistema contributivo che prevedeva l’iscrizione alla Gestione Separata, subiscano un mutamento di status previdenziale durante l’impegno di servizio civile.
Siffatta interpretazione del dato normativo, tesa alla tutela dell’affidamento fatto dal volontario in merito al trattamento previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del contratto di servizio civile, impone di riesaminare il contenuto dei messaggi n.025493 del 22/10/2007 e n.004166 del 19/02/2008 in relazione alla posizione dei soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2005 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2006 (passaggio dal sistema di contribuzione figurativa al sistema del versamento della contribuzione presso la Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995).
Pertanto, a parziale modifica di quanto comunicato con i predetti messaggi, si precisa che a favore di coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il relativo periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art.6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Condizioni per il riscatto. Determinazione degli oneri e pagamento rateale
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
La presentazione della relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà discrezionale dell’assicurato che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria effettuato.
Ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n.184/1997, le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 dello stesso decreto si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l' art. 13 della legge 1338 / 1962.
Per la determinazione degli oneri di riscatto dei periodi di servizio civile si rimanda quindi a quanto precisato con Circolare INPS del 19 luglio 1997 n.162.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’assicurato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Stante l’evoluzione normativa nella materia che qui interessa, si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e che hanno regolato il trattamento previdenziale dei periodi di servizio civile.
4.1 Volontari avviati al servizio civile entro il 31/12/2005
I periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 (15/07/1998) e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n.77/2002 (31/12/2005), potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.
4.2 Volontari avviati al servizio civile dal 01/01/2006
A partire dall’ 1/1/2006 e fino al 31/12/2008, i soggetti che hanno prestato attività nell’ambito dei progetti di servizio civile volontario ai sensi del decreto legislativo n.77/2002 (entrato in vigore in data 01/01/2006) sono iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Sono altresì iscrivibili alla predetta Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009
4.3 Volontari avviati al servizio civile dal 1 gennaio 2009
Dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009. Pertanto, a decorrere dalla predetta data divengono prive di efficacia e non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare Inps n.55 del 30 aprile 2008.
I relativi periodi sono riscattabili, con onere a carico degli assicurati, in base al nuovo testo del comma 4 dell’articolo 9 decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, così come sostituito dall’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009.
5. Istruzioni operative
L’istituzione degli appositi codici “tipo pratica” per l’acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto presentate ai sensi della normativa qui esaminata ed il rilascio delle procedure di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati verranno comunicati alle Sedi con apposito messaggio e verranno contestualmente rilasciate dettagliate istruzioni operative.
IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE
Craca Corasaniti
Allegato
Art.4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. (omissis)
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
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Oggetto:
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1°gennaio 2009
Premessa
Sulla G.U. della Repubblica Italiana n.22 del 28 Gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n.14 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
L’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009 (in allegato) ha introdotto la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1 gennaio 2009.
Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa su tale rilevante novità.
1. Riscatto periodi di servizio civile
Modifiche apportate al comma 4 dell’art.9 del D.Lgs. n.77/2002
L’art.4, comma 2, del decreto - legge n.185/2008, ha sostituito il comma 4 dell’articolo 9, decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni, che disciplina, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
In base al nuovo testo della disposizione in esame, per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Ne consegue che, dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009.
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con nota del 17 giugno 2009, ha precisato che i volontari avviati al servizio prima del 1 gennaio 2009 conservano il trattamento previdenziale precedente.
Ne deriva che i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009 continuano ad essere iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Ciò al fine di evitare che coloro i quali siano stati avviati al servizio nella vigenza di un sistema contributivo che prevedeva l’iscrizione alla Gestione Separata, subiscano un mutamento di status previdenziale durante l’impegno di servizio civile.
Siffatta interpretazione del dato normativo, tesa alla tutela dell’affidamento fatto dal volontario in merito al trattamento previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del contratto di servizio civile, impone di riesaminare il contenuto dei messaggi n.025493 del 22/10/2007 e n.004166 del 19/02/2008 in relazione alla posizione dei soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2005 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2006 (passaggio dal sistema di contribuzione figurativa al sistema del versamento della contribuzione presso la Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995).
Pertanto, a parziale modifica di quanto comunicato con i predetti messaggi, si precisa che a favore di coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il relativo periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art.6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Condizioni per il riscatto. Determinazione degli oneri e pagamento rateale
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
La presentazione della relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà discrezionale dell’assicurato che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria effettuato.
Ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n.184/1997, le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 dello stesso decreto si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l' art. 13 della legge 1338 / 1962.
Per la determinazione degli oneri di riscatto dei periodi di servizio civile si rimanda quindi a quanto precisato con Circolare INPS del 19 luglio 1997 n.162.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’assicurato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Stante l’evoluzione normativa nella materia che qui interessa, si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e che hanno regolato il trattamento previdenziale dei periodi di servizio civile.
4.1 Volontari avviati al servizio civile entro il 31/12/2005
I periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 (15/07/1998) e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n.77/2002 (31/12/2005), potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.
4.2 Volontari avviati al servizio civile dal 01/01/2006
A partire dall’ 1/1/2006 e fino al 31/12/2008, i soggetti che hanno prestato attività nell’ambito dei progetti di servizio civile volontario ai sensi del decreto legislativo n.77/2002 (entrato in vigore in data 01/01/2006) sono iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Sono altresì iscrivibili alla predetta Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009
4.3 Volontari avviati al servizio civile dal 1 gennaio 2009
Dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009. Pertanto, a decorrere dalla predetta data divengono prive di efficacia e non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare Inps n.55 del 30 aprile 2008.
I relativi periodi sono riscattabili, con onere a carico degli assicurati, in base al nuovo testo del comma 4 dell’articolo 9 decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, così come sostituito dall’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009.
5. Istruzioni operative
L’istituzione degli appositi codici “tipo pratica” per l’acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto presentate ai sensi della normativa qui esaminata ed il rilascio delle procedure di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati verranno comunicati alle Sedi con apposito messaggio e verranno contestualmente rilasciate dettagliate istruzioni operative.
IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE
Craca Corasaniti
Allegato
Art.4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. (omissis)
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)