Circolare 5 del 7 gennaio 1985

Oggetto: Legge 2 maggio 1983, n. 181. Ricostituzione nell' assicurazione
         italiana delle posizioni assicurative trasferite all' Istituto
         Nazionale di assicurazione sociale libico. Variazione al piano dei
         conti.
     Facendo  seguito  alla  circolare  del 2 agosto 1983, n. 3104 CI - n. 631
RCV (1),  si  forniscono  ulteriori  indicazioni  per  l'  applicazione  delle
disposizioni  della legge in oggetto in ordine alle questioni per le quali era
stata fatta riserva di successive istruzioni.
1 - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA RELATIVA ALLE PENSIONI O QUOTE DI
    PENSIONE CORRISPONDENTI ALLE CONTRIBUZIONI TRASFERITE ALL' INAS LIBICO.
     Al fine di dirimere eventuali dubbi sorti al riguardo, si premette che le
contribuzioni IVS rese efficaci dall' art. 1 della legge sono quelle versate a
questo  Istituto  sino  a  quando lo stesso ha operato nel territorio libico e
cioe' sino al 30 giugno 1957. Le contribuzioni versate  dopo  tale  data  all'
INAS  libico non rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della norma in
argomento.
     Per  il  calcolo  della  riserva matematica da chiedere allo Stato per la
copertura degli oneri pensionistici derivanti dalle contribuzioni a suo  tempo
trasferite  all'  INAS  libico  ed  ora  rese efficaci dalla legge, le Sedi si
atterranno ai seguenti criteri:
       -  i  soggetti  titolari  delle  contribuzioni  a  suo tempo trasferite
saranno in concreto individuati in occasione della trattazione di pratiche  di
vario  genere  (pensioni,  domande  di autorizzazione ai versamenti volontari,
trasferimenti di posizioni, ricongiunzione, istanze varie, ecc. ); va  da  se'
che  le  Sedi  per  individuare i soggetti medesimi potranno avvalersi di ogni
altro mezzo a disposizione, o, comunque, ritenuto idoneo allo scopo;
       -  identificati,  come  sopra detto, i soggetti titolari delle predette
contribuzioni, le  Sedi  cureranno  l'  acquisizione  dei  dati  personali  ed
assicurativi  occorrenti  per  il  calcolo della riserva matematica; tali dati
sono quelli che occorrono per l' espletamento delle operazioni di costituzione
di  rendita  vitalizia ai sensi dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 e delle
altre operazioni di riscatto il cui onere e' basato sulla stessa tecnica;
       -  il  calcolo  della  riserva  matematica  sara' riferito alla data di
entrata in vigore della legge n. 181/1983 (2) e cioe' al 31  maggio  1983.  Di
conseguenza,  gli  elementi  di  calcolo  (norme  per  la determinazione della
pensione, condizioni assicurative, eta' ,  tabelle,  ecc.)  vanno  determinati
avendo riguardo alla data predetta;
       - il calcolo della riserva matematica sara' eseguito secondo  le  norme
ed  i  criteri  vigenti  per  l'  applicazione  dell'  art.  13 della legge n.
1338/1962,  capitalizzando  la  quota  annua  di  pensione  corrispondente  ai
contributi  IVS  trasferiti  all'  INAS libico e resi efficaci nell' AGO dall'
art. 1 della legge; tale quota di pensione sara' , pertanto, quella  calcolata
esclusivamente su tali contributi nei casi di soggetti sprovvisti di
altre   contribuzioni,   mentre,  per  i  soggetti  che  vantano  anche  altre
contribuzioni, tale quota sara' ricavata, come di consueto, per differenza tra
la  pensione  annua  corrispondente  al  coacervo  dei  contributi (contributi
trasferiti  all'  INAS  piu'  contributi  diversi)   e   la   pensione   annua
corrispondente  ai  soli  contributi  diversi;  per  i soggetti pensionati con
decorrenza anteriore alla data di entrata in  vigore  della  legge,  la  quota
annua  di pensione e' quella derivante dall' aumento della pensione stessa per
effetto del computo dei contributi in argomento (in caso di pensione integrata
al minimo, si assumera' l' incremento della pensione quale risulta dal calcolo
dei contributi, prescindendo dalla circostanza se la  pensione,  includendo  i
contributi  di  cui  alla  legge  in esame, superi o resti inferiore al citato
trattamento minimo);
       -  ottenuto l' importo della riserva matematica lo stesso sara' ridotto
del cinquanta per cento.
     Al  termine di ciascun esercizio, entro i termini fissati annualmente con
la circolare delle chiusure contabili, le Sedi provvederanno a  trasmettere  a
questa  Direzione  Generale  -  Servizio  Bilanci - un prospetto riepilogativo
(v. all. n. 1) dei dati relativi alle posizioni assicurative costituite  nell'
anno, occorrente per la richiesta delle somme poste dalla legge a carico dello
Stato.
2 - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAGLI INTERESSATI TITOLARI DI PENSIONE CON
    DECORRENZA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 181/1983.
     Con riferimento alla riserva espressa nella citata circolare (punto n. 4,
ultimo periodo), si comunica che nei  confronti  di  coloro  i  quali  avevano
esercitato  in  proprio  il  riscatto  di  periodi  coperti  di  contribuzioni
trasferite all' INAS libico, che riacquistano efficacia in forza  della  legge
in  argomento,  potra'  farsi  luogo  al  rimborso  delle  somme versate dagli
interessati, anche se i periodi riscattati sono stati utilizzati  in  pensione
con decorrenza anteriore all' entrata in vigore della legge medesima.
     Tale  rimborso,  peraltro,  sara'  ammissibile  solo  per  la  parte  che
risultera' disponibile sulla base dei criteri di seguito indicati:
       a) lo Stato si assumera'  ,  come  previsto  dalla  legge  n.  181,  il
pagamento  della  riserva  matematica  ridotta del 50 per cento, relativa alla
pensione o quota di pensione derivante dai  periodi  contributivi  contemplati
dalla  legge anzidetta, con riferimento per quel che concerne il calcolo, alla
data di entrata in vigore di quest' ultima (v. art. 5);
       b)  l'  INPS - a fronte della riserva matematica originaria a suo tempo
calcolata mediante i noti coefficienti che, tenendo conto della  durata  media
di  vita,  presuppongono  il  godimento  di  una quota di pensione vitalizia -
effettuera' il conteggio della riserva matematica sulla base dei  coefficienti
che  terranno  conto  di  una durata temporanea della rendita vitalizia (dalla
data di presentazione della originaria domanda  di  riscatto  da  parte  dell'
interessato  alla data di decorrenza della pensione fissata dall' art. 5 della
legge n. 181 - 31 maggio 1983). La differenza, se  esiste,  rappresentando  la
quota   di   riserva   matematica   non  utilizzata,  verra'  rimborsata  all'
interessato.
     I  coefficienti  di  rendita  temporanea  -  necessario  al calcolo della
riserva con la quale determinare per  differenza  la  somma  da  rimborsare  -
saranno  indicati  da  questa  Direzione Generale - Ruolo Professionale - Ramo
attuariale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste allegando
fotocopia  del  Mod.  R.v.r.  4/bis  mediante  il quale e' stato effettuato il
calcolo del valore di riscatto originario.
     La somma da rimborsare risultera' , pertanto, dalle seguenti operazioni:
       P X C = rm
       R M - rm = somma da rimborsare
in cui:
       P = quota annua di pensione a suo tempo presa a base per il calcolo
           della riserva matematica originaria;
       C = coefficiente di rendita temporanea (indicato dal Ramo Attuariale);
       RM = riserva matematica calcolata a suo tempo (ridotta del 50% se in
            origine venne applicata tale riduzione);
       rm = riserva matematica riferita a rendita temporanea (ridotta del 50%
            se tale riduzione e' stata applicata su RM).
     Qualora  siano  state  effettuate  operazioni  di riscatto inerenti ad un
periodo di cui solo una parte e' coperta da contributi interessati dalla legge
in  esame,  (per  cui  non  si  realizza  una coincidenza completa tra periodo
ammesso a riscatto e periodo coperto da contributi trasferiti all'  INAS),  le
somme  versate  a  titolo  di  riscatto  relative  ai  periodi  privi  di tali
contributi non saranno ammesse a rimborso dovendo il riscatto  effettuato  per
tali periodi restare in essere.
     In questi casi, si rendera' , pertanto, necessario  scorporare  dal  dato
complessivo  originario  (riserva  matematica  relativa  all'  intero  periodo
riscattato), l' importo della riserva  matematica  inerente  ai  soli  periodi
coperti da contributi trasferiti all' INAS.
     Nei casi di cui trattasi, la  determinazione  della  somma  eventualmente
rimborsabile   sara'   effettuata   da   questa  Direzione  Generale  -  Ruolo
Professionale - Ramo Attuariale, cui  le  Sedi  invieranno  copia  del  citato
Modello  R.v.r.  4/bis  corredato  della  copia  della posizione assicurativa,
evidenziando i periodi ammessi a  riscatto  ed  il  corrispondente  numero  di
settimane,  per  i  quali  si verifica coincidenza con i contributi trasferiti
all' INAS.
     La  individuazione  dei  soggetti interessati al rimborso, trattandosi di
soggetti gia' pensionati al momento  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.
181/1983, verra' effettuata sulla base delle richieste degli interessati o con
qualsiasi altro mezzo possibile.
     In  occasione  dell'  espletamento  delle  pratiche  di  rimborso, verra'
conteggiata anche la riserva matematica ridotta del 50 per cento da  accollare
allo  Stato,  il  cui  importo  dovra'  essere  segnalato a fine anno a questa
Direzione  Generale,  unitamente  agli  altri  elementi,  come   disposto   al
precedente punto n. 1.
     Nell' effettuare il calcolo della riserva matematica  da  accollare  allo
Stato,  la quota differenziale di pensione da capitalizzare sara' determinata,
con riferimento al 31 maggio 1983, sulla base della differenza tra la pensione
annua  corrispondente  al  coacervo dei contributi (contributi trasferiti all'
INAS ed altri contributi) e la pensione annua corrispondente ai soli altri
contributi  (da detto calcolo verranno, pertanto, stralciate le contribuzioni,
coincidenti con i periodi contributivi  trasferiti  all'  INAS,  derivanti  da
operazioni di riscatto le cui somme sono rimborsabili agli interessati secondo
quanto detto in precedenza).
3 - POSIZIONI TRASFERIBILI MA NON TRASFERITE PER QUALSIASI MOTIVO ALL' INAS
    LIBICO.
     Per  le  posizioni  trasferibili,  ma per qualsiasi motivo non trasferite
all' Ente libico, ferma restando la loro piena efficacia  nell'  assicurazione
IVS,  le  Sedi  non effettueranno gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui al precedente punto n.  1,  non  contemplando  la  legge  l'
accollo allo Stato del relativo onere.
4 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PRESSO ALTRE GESTIONI DELLE
    CONTRIBUZIONI TRASFERITE O TRASFERIBILI ALL' INAS LIBICO RESE EFFICACI
    NELL' ASSICURAZIONE IVS AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 181/1983.
     Agli  effetti  della ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n.  29  (3),  presso  altre  gestioni  previdenziali  delle  contribuzioni  in
epigrafe, le Sedi valuteranno tali contribuzioni sulla base di comuni criteri.
     Per la determinazione dei  relativi  importi  ed  interessi  si  fara'  ,
pertanto, uso degli appositi prontuari.
     Si intende che, per l'  accollo  allo  Stato  dei  corrispondenti  oneri,
dovranno  essere  espletati  gli  adempimenti  per  il  calcolo  della riserva
matematica di cui prima si e' detto.
5 - ISTRUZIONI CONTABILI.
     Ogni qualvolta si verifichino casi di rimborso,  contemplati  dall'  art.
4  della  legge   n. 181/1983, le Sedi, dopo averne quantificato l' ammontare,
liquideranno agli interessati, come di  consueto,  le  somme  spettanti.  Tali
somme dovranno essere addebitate al conto FPR 34/04 di nuova istituzione (vedi
allegato n. 2).
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2370.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1149.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340.
Allegati V. supporto cartaceo.
                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                 FASSARI
-

Circolare 5 del 7 gennaio 1985

Oggetto: Legge 2 maggio 1983, n. 181. Ricostituzione nell' assicurazione
         italiana delle posizioni assicurative trasferite all' Istituto
         Nazionale di assicurazione sociale libico. Variazione al piano dei
         conti.
     Facendo  seguito  alla  circolare  del 2 agosto 1983, n. 3104 CI - n. 631
RCV (1),  si  forniscono  ulteriori  indicazioni  per  l'  applicazione  delle
disposizioni  della legge in oggetto in ordine alle questioni per le quali era
stata fatta riserva di successive istruzioni.
1 - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA RELATIVA ALLE PENSIONI O QUOTE DI
    PENSIONE CORRISPONDENTI ALLE CONTRIBUZIONI TRASFERITE ALL' INAS LIBICO.
     Al fine di dirimere eventuali dubbi sorti al riguardo, si premette che le
contribuzioni IVS rese efficaci dall' art. 1 della legge sono quelle versate a
questo  Istituto  sino  a  quando lo stesso ha operato nel territorio libico e
cioe' sino al 30 giugno 1957. Le contribuzioni versate  dopo  tale  data  all'
INAS  libico non rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della norma in
argomento.
     Per  il  calcolo  della  riserva matematica da chiedere allo Stato per la
copertura degli oneri pensionistici derivanti dalle contribuzioni a suo  tempo
trasferite  all'  INAS  libico  ed  ora  rese efficaci dalla legge, le Sedi si
atterranno ai seguenti criteri:
       -  i  soggetti  titolari  delle  contribuzioni  a  suo tempo trasferite
saranno in concreto individuati in occasione della trattazione di pratiche  di
vario  genere  (pensioni,  domande  di autorizzazione ai versamenti volontari,
trasferimenti di posizioni, ricongiunzione, istanze varie, ecc. ); va  da  se'
che  le  Sedi  per  individuare i soggetti medesimi potranno avvalersi di ogni
altro mezzo a disposizione, o, comunque, ritenuto idoneo allo scopo;
       -  identificati,  come  sopra detto, i soggetti titolari delle predette
contribuzioni, le  Sedi  cureranno  l'  acquisizione  dei  dati  personali  ed
assicurativi  occorrenti  per  il  calcolo della riserva matematica; tali dati
sono quelli che occorrono per l' espletamento delle operazioni di costituzione
di  rendita  vitalizia ai sensi dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 e delle
altre operazioni di riscatto il cui onere e' basato sulla stessa tecnica;
       -  il  calcolo  della  riserva  matematica  sara' riferito alla data di
entrata in vigore della legge n. 181/1983 (2) e cioe' al 31  maggio  1983.  Di
conseguenza,  gli  elementi  di  calcolo  (norme  per  la determinazione della
pensione, condizioni assicurative, eta' ,  tabelle,  ecc.)  vanno  determinati
avendo riguardo alla data predetta;
       - il calcolo della riserva matematica sara' eseguito secondo  le  norme
ed  i  criteri  vigenti  per  l'  applicazione  dell'  art.  13 della legge n.
1338/1962,  capitalizzando  la  quota  annua  di  pensione  corrispondente  ai
contributi  IVS  trasferiti  all'  INAS libico e resi efficaci nell' AGO dall'
art. 1 della legge; tale quota di pensione sara' , pertanto, quella  calcolata
esclusivamente su tali contributi nei casi di soggetti sprovvisti di
altre   contribuzioni,   mentre,  per  i  soggetti  che  vantano  anche  altre
contribuzioni, tale quota sara' ricavata, come di consueto, per differenza tra
la  pensione  annua  corrispondente  al  coacervo  dei  contributi (contributi
trasferiti  all'  INAS  piu'  contributi  diversi)   e   la   pensione   annua
corrispondente  ai  soli  contributi  diversi;  per  i soggetti pensionati con
decorrenza anteriore alla data di entrata in  vigore  della  legge,  la  quota
annua  di pensione e' quella derivante dall' aumento della pensione stessa per
effetto del computo dei contributi in argomento (in caso di pensione integrata
al minimo, si assumera' l' incremento della pensione quale risulta dal calcolo
dei contributi, prescindendo dalla circostanza se la  pensione,  includendo  i
contributi  di  cui  alla  legge  in esame, superi o resti inferiore al citato
trattamento minimo);
       -  ottenuto l' importo della riserva matematica lo stesso sara' ridotto
del cinquanta per cento.
     Al  termine di ciascun esercizio, entro i termini fissati annualmente con
la circolare delle chiusure contabili, le Sedi provvederanno a  trasmettere  a
questa  Direzione  Generale  -  Servizio  Bilanci - un prospetto riepilogativo
(v. all. n. 1) dei dati relativi alle posizioni assicurative costituite  nell'
anno, occorrente per la richiesta delle somme poste dalla legge a carico dello
Stato.
2 - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAGLI INTERESSATI TITOLARI DI PENSIONE CON
    DECORRENZA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 181/1983.
     Con riferimento alla riserva espressa nella citata circolare (punto n. 4,
ultimo periodo), si comunica che nei  confronti  di  coloro  i  quali  avevano
esercitato  in  proprio  il  riscatto  di  periodi  coperti  di  contribuzioni
trasferite all' INAS libico, che riacquistano efficacia in forza  della  legge
in  argomento,  potra'  farsi  luogo  al  rimborso  delle  somme versate dagli
interessati, anche se i periodi riscattati sono stati utilizzati  in  pensione
con decorrenza anteriore all' entrata in vigore della legge medesima.
     Tale  rimborso,  peraltro,  sara'  ammissibile  solo  per  la  parte  che
risultera' disponibile sulla base dei criteri di seguito indicati:
       a) lo Stato si assumera'  ,  come  previsto  dalla  legge  n.  181,  il
pagamento  della  riserva  matematica  ridotta del 50 per cento, relativa alla
pensione o quota di pensione derivante dai  periodi  contributivi  contemplati
dalla  legge anzidetta, con riferimento per quel che concerne il calcolo, alla
data di entrata in vigore di quest' ultima (v. art. 5);
       b)  l'  INPS - a fronte della riserva matematica originaria a suo tempo
calcolata mediante i noti coefficienti che, tenendo conto della  durata  media
di  vita,  presuppongono  il  godimento  di  una quota di pensione vitalizia -
effettuera' il conteggio della riserva matematica sulla base dei  coefficienti
che  terranno  conto  di  una durata temporanea della rendita vitalizia (dalla
data di presentazione della originaria domanda  di  riscatto  da  parte  dell'
interessato  alla data di decorrenza della pensione fissata dall' art. 5 della
legge n. 181 - 31 maggio 1983). La differenza, se  esiste,  rappresentando  la
quota   di   riserva   matematica   non  utilizzata,  verra'  rimborsata  all'
interessato.
     I  coefficienti  di  rendita  temporanea  -  necessario  al calcolo della
riserva con la quale determinare per  differenza  la  somma  da  rimborsare  -
saranno  indicati  da  questa  Direzione Generale - Ruolo Professionale - Ramo
attuariale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste allegando
fotocopia  del  Mod.  R.v.r.  4/bis  mediante  il quale e' stato effettuato il
calcolo del valore di riscatto originario.
     La somma da rimborsare risultera' , pertanto, dalle seguenti operazioni:
       P X C = rm
       R M - rm = somma da rimborsare
in cui:
       P = quota annua di pensione a suo tempo presa a base per il calcolo
           della riserva matematica originaria;
       C = coefficiente di rendita temporanea (indicato dal Ramo Attuariale);
       RM = riserva matematica calcolata a suo tempo (ridotta del 50% se in
            origine venne applicata tale riduzione);
       rm = riserva matematica riferita a rendita temporanea (ridotta del 50%
            se tale riduzione e' stata applicata su RM).
     Qualora  siano  state  effettuate  operazioni  di riscatto inerenti ad un
periodo di cui solo una parte e' coperta da contributi interessati dalla legge
in  esame,  (per  cui  non  si  realizza  una coincidenza completa tra periodo
ammesso a riscatto e periodo coperto da contributi trasferiti all'  INAS),  le
somme  versate  a  titolo  di  riscatto  relative  ai  periodi  privi  di tali
contributi non saranno ammesse a rimborso dovendo il riscatto  effettuato  per
tali periodi restare in essere.
     In questi casi, si rendera' , pertanto, necessario  scorporare  dal  dato
complessivo  originario  (riserva  matematica  relativa  all'  intero  periodo
riscattato), l' importo della riserva  matematica  inerente  ai  soli  periodi
coperti da contributi trasferiti all' INAS.
     Nei casi di cui trattasi, la  determinazione  della  somma  eventualmente
rimborsabile   sara'   effettuata   da   questa  Direzione  Generale  -  Ruolo
Professionale - Ramo Attuariale, cui  le  Sedi  invieranno  copia  del  citato
Modello  R.v.r.  4/bis  corredato  della  copia  della posizione assicurativa,
evidenziando i periodi ammessi a  riscatto  ed  il  corrispondente  numero  di
settimane,  per  i  quali  si verifica coincidenza con i contributi trasferiti
all' INAS.
     La  individuazione  dei  soggetti interessati al rimborso, trattandosi di
soggetti gia' pensionati al momento  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.
181/1983, verra' effettuata sulla base delle richieste degli interessati o con
qualsiasi altro mezzo possibile.
     In  occasione  dell'  espletamento  delle  pratiche  di  rimborso, verra'
conteggiata anche la riserva matematica ridotta del 50 per cento da  accollare
allo  Stato,  il  cui  importo  dovra'  essere  segnalato a fine anno a questa
Direzione  Generale,  unitamente  agli  altri  elementi,  come   disposto   al
precedente punto n. 1.
     Nell' effettuare il calcolo della riserva matematica  da  accollare  allo
Stato,  la quota differenziale di pensione da capitalizzare sara' determinata,
con riferimento al 31 maggio 1983, sulla base della differenza tra la pensione
annua  corrispondente  al  coacervo dei contributi (contributi trasferiti all'
INAS ed altri contributi) e la pensione annua corrispondente ai soli altri
contributi  (da detto calcolo verranno, pertanto, stralciate le contribuzioni,
coincidenti con i periodi contributivi  trasferiti  all'  INAS,  derivanti  da
operazioni di riscatto le cui somme sono rimborsabili agli interessati secondo
quanto detto in precedenza).
3 - POSIZIONI TRASFERIBILI MA NON TRASFERITE PER QUALSIASI MOTIVO ALL' INAS
    LIBICO.
     Per  le  posizioni  trasferibili,  ma per qualsiasi motivo non trasferite
all' Ente libico, ferma restando la loro piena efficacia  nell'  assicurazione
IVS,  le  Sedi  non effettueranno gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui al precedente punto n.  1,  non  contemplando  la  legge  l'
accollo allo Stato del relativo onere.
4 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PRESSO ALTRE GESTIONI DELLE
    CONTRIBUZIONI TRASFERITE O TRASFERIBILI ALL' INAS LIBICO RESE EFFICACI
    NELL' ASSICURAZIONE IVS AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 181/1983.
     Agli  effetti  della ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n.  29  (3),  presso  altre  gestioni  previdenziali  delle  contribuzioni  in
epigrafe, le Sedi valuteranno tali contribuzioni sulla base di comuni criteri.
     Per la determinazione dei  relativi  importi  ed  interessi  si  fara'  ,
pertanto, uso degli appositi prontuari.
     Si intende che, per l'  accollo  allo  Stato  dei  corrispondenti  oneri,
dovranno  essere  espletati  gli  adempimenti  per  il  calcolo  della riserva
matematica di cui prima si e' detto.
5 - ISTRUZIONI CONTABILI.
     Ogni qualvolta si verifichino casi di rimborso,  contemplati  dall'  art.
4  della  legge   n. 181/1983, le Sedi, dopo averne quantificato l' ammontare,
liquideranno agli interessati, come di  consueto,  le  somme  spettanti.  Tali
somme dovranno essere addebitate al conto FPR 34/04 di nuova istituzione (vedi
allegato n. 2).
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2370.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1149.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340.
Allegati V. supporto cartaceo.
                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                 FASSARI
-