L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Se l’assicurato e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata, e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro.
In particolare:
Si rammenta, ad ogni buon fine, che il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
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L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Se l’assicurato e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata, e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro.
In particolare:
Si rammenta, ad ogni buon fine, che il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.