Requisiti soggettivi
La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono:
Limiti di reddito dal 2015 (msg.2946/2015)
I contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b) nonchè i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R., già specificati con circolare n.67 del 2014, paragrafo 2 lett. a, hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Limiti di reddito per il 2014
Il comma 12 dell’articolo 1, ribadisce che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.
Il contribuente, il cui requisito reddituale rientra nelle tipologie sopra esposte, per avere diritto al credito, deve essere titolare, per l’anno d’imposta 2014, di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Regola per la concessione del credito per il 2014
Per aver diritto al credito i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.).
Regola per la concessione del credito dal 2015
Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
In base al comma 15 dell’articolo 1 della legge di stabilità 190/2014 viene confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.
I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.
Soggetti esclusi
Per espressa previsione legislativa (comma 12 dell’articolo 1 della legge di stabilità 190/2014) sono esclusi:
Per espressa previsione legislativa , sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014 sopra citata. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
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Requisiti soggettivi
La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono:
Limiti di reddito dal 2015 (msg.2946/2015)
I contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b) nonchè i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R., già specificati con circolare n.67 del 2014, paragrafo 2 lett. a, hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Limiti di reddito per il 2014
Il comma 12 dell’articolo 1, ribadisce che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.
Il contribuente, il cui requisito reddituale rientra nelle tipologie sopra esposte, per avere diritto al credito, deve essere titolare, per l’anno d’imposta 2014, di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Regola per la concessione del credito per il 2014
Per aver diritto al credito i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.).
Regola per la concessione del credito dal 2015
Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
In base al comma 15 dell’articolo 1 della legge di stabilità 190/2014 viene confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.
I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.
Soggetti esclusi
Per espressa previsione legislativa (comma 12 dell’articolo 1 della legge di stabilità 190/2014) sono esclusi:
Per espressa previsione legislativa , sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014 sopra citata. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.