Circolare Ministero dell'Interno 18 del 9 settembre 1998


Oggetto:
Attuazione articolo 130, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, Recante: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi Dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette

Prot. N. 8792/MC/105/3 (118) Roma, 09 settembre. 1998

Come noto, è stato pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1998 (n. 77/L supplemento ordinario alla G:U: n. 92 del 21 aprile 1998) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Detto provvedimento disciplina, tra l’altro, all’art. 130 il trasferimento di funzioni e competenze in materia di invalidità civile.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni di base per l’attuazione del nuovo assetto, avendo peraltro sentiti, per i vari aspetti, i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS.

Si premette che ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservate allo Stato le funzioni di revisione delle pensioni, assegni e indennità previsti in materia di invalidità civile e di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici (art. 129 del D.L.vo n. 112/98).

1) Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS.

Il primo comma del menzionato art. 130 prevede, a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 settembre 1998), il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie di invalidi civili assistite, vale a dire invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La spesa graverà su un apposito fondo di gestione istituito presso l’Ente stesso.

Per quanto concerne l’attuazione del primo comma, si è pervenuti nella determinazione di effettuare il pagamento delle provvidenze con scadenza al mese di settembre ancora secondo le consuete modalità, mediante invio, cioè da parte delle Prefetture, dei mandati di pagamento ai competenti Uffici postali.

Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei Servizi Elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.

Per effetto di quanto sopra, il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS secondo le proprie procedure informatiche, avverrà dal mese di novembre p.v..

Cesserà di converso con il 2 settembre la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria Provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290).

Permane a codesti Uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal Giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.

Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti Uffici.

In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura Generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti Uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.

La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius " agli eredi) talaltro dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’Erario ad ulteriori maggiori oneri.

Per la liquidazione "una tantum" in via amministrativa dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, una volta assolto l’obbligo del riconoscimento delle provvidenze in capo al "de cuius" da parte di codeste Prefetture, sarà trasmesso all’INPS l’intero fascicolo per l’ulteriore istruttoria ed il seguito di competenza, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.

Per l’esecuzione di sentenze che comportino liquidazione "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria) sarà inviata all’INPS copia conforme del relativo titolo.

In via generale si può dire pertanto che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS dal 3 settembre si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa stessa.

2 - Trasferimento della funzione di concessione alle Regioni

Il secondo comma dell’art. 130 trasferisce alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore delle categorie di invalidi summenzionate.

L’attuazione del comma è collegata alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.

Pertanto, solo a decorrere dalla data prefissata dagli stessi, la competenza a decidere sulla concessione o meno dei benefici economici in relazione alle istanze pendenti a della data potrà considerarsi trasferita alle Regioni.

Il secondo comma dell’art. 130 prevede, altresì, la possibilità per gli Enti di cui sopra di provvedere secondo "il criterio di integrale copertura", con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello Stato per tutto il territorio nazionale.

Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/97, la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni.

A tal fine è stata concordata con l’INPS la predisposizione di un collegamento, tramite il CED del Servizi Elettorali, tra le Prefetture ed il sistema informatizzato dell’INPS. Con gli adeguamenti procedurali del caso e che saranno tempestivamente oggetto di apposita specifica informativa, codeste Prefetture potranno continuare, pertanto, ad inserire o variare le posizioni tramite i terminali in dotazione.

Per il più adeguato espletamento di tutti i summenzionati adempimenti, si rende necessario conseguenzialmente che, nel periodo transitorio, codeste Prefetture continuino a disporre dei fascicoli dei singoli assistiti.

3 - Nuovo regime contenzioso giurisdizionale ed amministrativo

a) contenzioso giurisdizionale

Il 3° comma dell’art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.

Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle Regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso: nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla Regione.

La legittimazione passiva del predetto Istituto nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ratei non spettanti ecc..)

Quanto sopra in un’ottica di semplificazione amministrativa e di anticipazione di quello che sarà il definitivo assetto con l’attuazione del passaggio della funzione concessoria alle Regioni.

Pertanto, atti introduttivi di giudizio depositati dal 3 settembre dovranno essere promossi nei confronti dell’INPS e notificati presso la Sede Provinciale dell’Istituto. Parimenti dalla stessa data andranno notificati alle Sedi INPS atti di precetti, pignoramento e decreti ingiuntivi.

La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.

Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti Uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.

La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di sostituto processuale che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.

Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.

Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.

Permane, invece, la legittimazione passiva dell’Amministrazione in tutti i giudizi instaurati sino al 2 settembre e per tutta la durata degli stessi nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.

Si confida, in relazione a tutti gli adempimenti di cui sopra, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti Uffici.

b) contenzioso amministrativo

Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc..) secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.

La normativa vigente in materia di pensione sociale prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice.

Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre , andranno presentati al Comitato Provinciale INPS territorialmente competente.

Si rammenta che in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti Uffici a decorrere dal 3 settembre dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.

Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a provvedimenti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.

Si ritiene di converso che debba permanere in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.

Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti Uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato Provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.

Stante la particolare complessità della materia, l’entità del volume di pratiche e di procedimenti in essere che caratterizza il settore dell’invalidità civile, le obiettive possibili difficoltà di avvio delle operazioni di trasferimento della funzione erogatoria nonché del contenzioso, si raccomanda vivamente la massima disponibilità ed il più proficuo spirito di collaborazione con il nuovo Ente, onde consentire che l’operazione si svolga in modo tale da contenere al massimo gli eventuali disagi e ritardi per l’utenza.


Il Direttore Generale

( Del Mese )

Circolare Ministero dell'Interno 18 del 9 settembre 1998


Oggetto:
Attuazione articolo 130, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, Recante: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi Dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette

Prot. N. 8792/MC/105/3 (118) Roma, 09 settembre. 1998

Come noto, è stato pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1998 (n. 77/L supplemento ordinario alla G:U: n. 92 del 21 aprile 1998) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Detto provvedimento disciplina, tra l’altro, all’art. 130 il trasferimento di funzioni e competenze in materia di invalidità civile.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni di base per l’attuazione del nuovo assetto, avendo peraltro sentiti, per i vari aspetti, i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS.

Si premette che ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservate allo Stato le funzioni di revisione delle pensioni, assegni e indennità previsti in materia di invalidità civile e di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici (art. 129 del D.L.vo n. 112/98).

1) Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS.

Il primo comma del menzionato art. 130 prevede, a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 settembre 1998), il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie di invalidi civili assistite, vale a dire invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La spesa graverà su un apposito fondo di gestione istituito presso l’Ente stesso.

Per quanto concerne l’attuazione del primo comma, si è pervenuti nella determinazione di effettuare il pagamento delle provvidenze con scadenza al mese di settembre ancora secondo le consuete modalità, mediante invio, cioè da parte delle Prefetture, dei mandati di pagamento ai competenti Uffici postali.

Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei Servizi Elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.

Per effetto di quanto sopra, il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS secondo le proprie procedure informatiche, avverrà dal mese di novembre p.v..

Cesserà di converso con il 2 settembre la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria Provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290).

Permane a codesti Uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal Giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.

Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti Uffici.

In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura Generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti Uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.

La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius " agli eredi) talaltro dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’Erario ad ulteriori maggiori oneri.

Per la liquidazione "una tantum" in via amministrativa dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, una volta assolto l’obbligo del riconoscimento delle provvidenze in capo al "de cuius" da parte di codeste Prefetture, sarà trasmesso all’INPS l’intero fascicolo per l’ulteriore istruttoria ed il seguito di competenza, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.

Per l’esecuzione di sentenze che comportino liquidazione "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria) sarà inviata all’INPS copia conforme del relativo titolo.

In via generale si può dire pertanto che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS dal 3 settembre si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa stessa.

2 - Trasferimento della funzione di concessione alle Regioni

Il secondo comma dell’art. 130 trasferisce alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore delle categorie di invalidi summenzionate.

L’attuazione del comma è collegata alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.

Pertanto, solo a decorrere dalla data prefissata dagli stessi, la competenza a decidere sulla concessione o meno dei benefici economici in relazione alle istanze pendenti a della data potrà considerarsi trasferita alle Regioni.

Il secondo comma dell’art. 130 prevede, altresì, la possibilità per gli Enti di cui sopra di provvedere secondo "il criterio di integrale copertura", con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello Stato per tutto il territorio nazionale.

Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/97, la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni.

A tal fine è stata concordata con l’INPS la predisposizione di un collegamento, tramite il CED del Servizi Elettorali, tra le Prefetture ed il sistema informatizzato dell’INPS. Con gli adeguamenti procedurali del caso e che saranno tempestivamente oggetto di apposita specifica informativa, codeste Prefetture potranno continuare, pertanto, ad inserire o variare le posizioni tramite i terminali in dotazione.

Per il più adeguato espletamento di tutti i summenzionati adempimenti, si rende necessario conseguenzialmente che, nel periodo transitorio, codeste Prefetture continuino a disporre dei fascicoli dei singoli assistiti.

3 - Nuovo regime contenzioso giurisdizionale ed amministrativo

a) contenzioso giurisdizionale

Il 3° comma dell’art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.

Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle Regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso: nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla Regione.

La legittimazione passiva del predetto Istituto nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ratei non spettanti ecc..)

Quanto sopra in un’ottica di semplificazione amministrativa e di anticipazione di quello che sarà il definitivo assetto con l’attuazione del passaggio della funzione concessoria alle Regioni.

Pertanto, atti introduttivi di giudizio depositati dal 3 settembre dovranno essere promossi nei confronti dell’INPS e notificati presso la Sede Provinciale dell’Istituto. Parimenti dalla stessa data andranno notificati alle Sedi INPS atti di precetti, pignoramento e decreti ingiuntivi.

La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.

Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti Uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.

La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di sostituto processuale che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.

Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.

Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.

Permane, invece, la legittimazione passiva dell’Amministrazione in tutti i giudizi instaurati sino al 2 settembre e per tutta la durata degli stessi nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.

Si confida, in relazione a tutti gli adempimenti di cui sopra, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti Uffici.

b) contenzioso amministrativo

Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc..) secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.

La normativa vigente in materia di pensione sociale prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice.

Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre , andranno presentati al Comitato Provinciale INPS territorialmente competente.

Si rammenta che in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti Uffici a decorrere dal 3 settembre dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.

Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a provvedimenti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.

Si ritiene di converso che debba permanere in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.

Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti Uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato Provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.

Stante la particolare complessità della materia, l’entità del volume di pratiche e di procedimenti in essere che caratterizza il settore dell’invalidità civile, le obiettive possibili difficoltà di avvio delle operazioni di trasferimento della funzione erogatoria nonché del contenzioso, si raccomanda vivamente la massima disponibilità ed il più proficuo spirito di collaborazione con il nuovo Ente, onde consentire che l’operazione si svolga in modo tale da contenere al massimo gli eventuali disagi e ritardi per l’utenza.


Il Direttore Generale

( Del Mese )