L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all’incentivo, qualora - per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro culminanti nell’assunzione che essa stessa ha effettuato - le spetti una remunerazione nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico (cfr. art. 4, co.5, del decreto direttoriale citato).
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 (vedi msg.1316/2015) - giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale (cfr. allegato 1 della presente circolare). Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione - che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.
L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
In deroga al principio – appena illustrato – per cui l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato (cfr. art. 3 del decreto).
Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene mutata - rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.
Sempre in deroga al suddetto principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata; la deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.
In tal caso infatti – sempre che ricorra continuità tra i due rapporti - si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato, per la quale l’articolo 3 del decreto espressamente ammette l’ incentivo. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione.
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
Precisazioni riguardanti i rapporti di lavoro agricolo
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD)
Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.
Con i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015 nella sezione legale del sito internet del Ministero, e n. 169 del 28 maggio 2015, pubblicato nella medesima sezione in data 03 giugno 2015, allegati alla presente circolare (All. n. 1 e 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”.
I moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati, tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti.
La presente circolare (circ.129/2015) illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.
Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale (circ.129/2015)
Il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ha ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
In osservanza dell’articolo 2 del citato decreto, le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”; ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
Contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere
Come è noto, l’art. 4 del d.lgs. 167/2011 (T.U. dell’apprendistato) disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, demandando alla contrattazione collettiva ampi poteri regolatori, tra cui la possibilità di stabilire, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:
I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali, specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.
Il bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.
Nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto (nuovo art. 5, comma 5, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
Proroghe di rapporti a tempo determinato
Il decreto direttoriale n. 11 già citato ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi (art. 5, comma 4, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).
Pertanto, nell’ipotesi in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine del riconoscimento del bonus occupazionale – pari a sei mesi - solo in seguito alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l’incentivo per il rapporto complessivamente inteso.
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
Nell’ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.
Esempi:
Contratti di somministrazione
L’articolo 4, co.5, del decreto originario escludeva l’incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le quali l’agenzia somministrante fruisse di una remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro nell’ambito del “Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico; tale preclusione è stata abrogata.
In proposito, si evidenzia che l’art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003 prevede espressamente che il contratto di somministrazione di manodopera sia stipulato in forma scritta e contenga, tra gli altri elementi, l’assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro.
Pertanto, l’agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani e, nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore l’importo riconosciuto.
Si coglie l’occasione per precisare che, nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
Il decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, modificando l’articolo 7, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 (All. n. 2) ha previsto che gli incentivi della misura “Bonus occupazione” possono essere fruiti anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
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L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all’incentivo, qualora - per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro culminanti nell’assunzione che essa stessa ha effettuato - le spetti una remunerazione nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico (cfr. art. 4, co.5, del decreto direttoriale citato).
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 (vedi msg.1316/2015) - giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale (cfr. allegato 1 della presente circolare). Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione - che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.
L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
In deroga al principio – appena illustrato – per cui l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato (cfr. art. 3 del decreto).
Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene mutata - rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.
Sempre in deroga al suddetto principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata; la deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.
In tal caso infatti – sempre che ricorra continuità tra i due rapporti - si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato, per la quale l’articolo 3 del decreto espressamente ammette l’ incentivo. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione.
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
Precisazioni riguardanti i rapporti di lavoro agricolo
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD)
Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.
Con i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015 nella sezione legale del sito internet del Ministero, e n. 169 del 28 maggio 2015, pubblicato nella medesima sezione in data 03 giugno 2015, allegati alla presente circolare (All. n. 1 e 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”.
I moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati, tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti.
La presente circolare (circ.129/2015) illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.
Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale (circ.129/2015)
Il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ha ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
In osservanza dell’articolo 2 del citato decreto, le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”; ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
Contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere
Come è noto, l’art. 4 del d.lgs. 167/2011 (T.U. dell’apprendistato) disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, demandando alla contrattazione collettiva ampi poteri regolatori, tra cui la possibilità di stabilire, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:
I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali, specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.
Il bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.
Nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto (nuovo art. 5, comma 5, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
Proroghe di rapporti a tempo determinato
Il decreto direttoriale n. 11 già citato ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi (art. 5, comma 4, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).
Pertanto, nell’ipotesi in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine del riconoscimento del bonus occupazionale – pari a sei mesi - solo in seguito alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l’incentivo per il rapporto complessivamente inteso.
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
Nell’ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.
Esempi:
Contratti di somministrazione
L’articolo 4, co.5, del decreto originario escludeva l’incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le quali l’agenzia somministrante fruisse di una remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro nell’ambito del “Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico; tale preclusione è stata abrogata.
In proposito, si evidenzia che l’art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003 prevede espressamente che il contratto di somministrazione di manodopera sia stipulato in forma scritta e contenga, tra gli altri elementi, l’assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro.
Pertanto, l’agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani e, nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore l’importo riconosciuto.
Si coglie l’occasione per precisare che, nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
Il decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, modificando l’articolo 7, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 (All. n. 2) ha previsto che gli incentivi della misura “Bonus occupazione” possono essere fruiti anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.